Art. 26.
                   Composizione delle delegazioni

  1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale
e  sub  regionale, e' costituita dal presidente della regione o da un
suo delegato, e da una rappresentanza:
    dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;
    dell'UPI per le province e loro consorzi;
    dell'UNCEM per le comunita' montane;
    dell'UNION-CAMERE per le camere di commercio;
    degli  altri  enti  di  cui  all'art.  1 per quanto di rispettiva
competenza;
    da   una  delegazione  composta  da  rappresentanti  di  ciascuna
organizzazione  sindacale  maggiormente  rappresentativa  nel settore
interessato,   che   abbia  adottato  in  sede  nazionale  codici  di
autoregolamentazione  dell'esercizio  del diritto di sciopero e delle
confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
  2.  A  livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o suo
decentramento, la delegazione trattante e' costituita:
    dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;
    da  una  rappresentanza  dei  titolari  degli uffici o servizi ai
quali l'accordo si riferisce;
    da  una  delegazione  composta  da  rappresentanti territoriali e
aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
  (Il comma 3 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
  4.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale  la delegazione di parte
pubblica  e'  presieduta dal commissario di Governo o dall'organo che
per legge ne svolge le funzioni.