Art. 26. Composizione delle delegazioni 1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale e sub regionale, e' costituita dal presidente della regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza: dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi; dell'UPI per le province e loro consorzi; dell'UNCEM per le comunita' montane; dell'UNION-CAMERE per le camere di commercio; degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza; da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o suo decentramento, la delegazione trattante e' costituita: dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato; da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce; da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata. (Il comma 3 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti). 4. Per le regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario di Governo o dall'organo che per legge ne svolge le funzioni.