Art. 27.
                Materie di contrattazione decentrata

  1.  Nell'ambito  della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29
marzo  1983,  n.  93,  al  decreto  del Presidente della Repubblica 1
febbraio  1986,  n.  13,  ed  al presente decreto, formano oggetto di
contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi
di attuazione in ordine alle seguenti materie:
    l'organizzazione    del    lavoro,    anche    conseguente   alla
ristrutturazione  dei  servizi  e  degli  uffici  ed alle innovazioni
tecnologiche,  nonche'  le proposte per la sua programmazione ai fini
del miglioramento dei servizi;
    l'aggiornamento,    la   qualificazione,   la   riconversione   e
riqualificazione del personale;
    la  rispondenza  dei  profili  professionali di nuova istituzione
alle qualifiche funzionali stabilite nell'accordo di comparto;
    le "pari opportunita'";
    i  sistemi,  i  piani  ed  i  programmi  volti ad incrementare la
produttivita', loro verifica e le incentivazioni connesse;
    la   struttura  degli  orari  di  lavoro  (turni,  flessibilita',
reperibilita',  straordinario,  permessi),  nonche'  le  modalita' di
accertamento del loro rispetto;
    la  mobilita'  all'esterno  della  stessa  amministrazione  e  la
disciplina di quella interna;
    la  formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in
relazione alle politiche degli organici;
    le  condizioni  ambientali  e  la qualita' del lavoro (compresi i
carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);
    l'agibilita'  dei  patronati  sindacali  sul  luogo del lavoro, i
servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;
    le  altre  materie  appositamente  demandate  alla contrattazione
decentrata dal presente decreto.
 
          Note all'art. 27:
            -  L'art.  14  della  legge n. 93/1983 e' riportato nella
          nota al precedente art. 25.
            -  Per  il  titolo  del  D.P.R.  n.  13/1986  si  veda la
          successiva nota all'art. 29.