Art. 28. Procedure di raffreddamento dei conflitti 1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente decreto dovra' essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbia adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta richiesta comportera' l'obbligo, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, di convocazione della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi. 2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al successivo comma presso il Dipartimento della funzione pubblica. 3. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, si potra' fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto recepito nel presente decreto che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale esprime tempestivamente il proprio parere. 4. La delegazione di cui al comma precedente dovra' riunirsi altresi' su formale richiesta di una delle parti che la compongono. 5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.