Art. 28.
              Procedure di raffreddamento dei conflitti

  1.  Nel  caso  di  conflitti  in  sede  locale derivanti da diverse
interpretazioni   del   presente   decreto  dovra'  essere  formulata
richiesta  scritta  di  confronto  con  lettera  r.r.  da  una  delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  nel settore
interessato  che  abbia  adottato  in  sede  nazionale  un  codice di
autoregolamentazione  dell'esercizio  del  diritto di sciopero; detta
richiesta  comportera'  l'obbligo,  ad  iniziativa della parte che ha
ricevuto  tale richiesta, di convocazione della parte richiedente per
un confronto nei tre giorni successivi.
  2.  La  richiesta  deve contenere una breve descrizione dei fatti e
degli  elementi  di  diritto  sulle  quali  si  basa  e  deve  essere
indirizzata  per  conoscenza  alla  delegazione  di cui al successivo
comma presso il Dipartimento della funzione pubblica.
  3.  Trascorsi  quindici  giorni  dall'insorgenza  del conflitto, si
potra'  fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto
recepito  nel presente decreto che, al fine di assicurare la corretta
interpretazione della disciplina contrattuale esprime tempestivamente
il proprio parere.
  4.  La  delegazione  di  cui  al  comma  precedente dovra' riunirsi
altresi' su formale richiesta di una delle parti che la compongono.
  5.  L'apertura  del  conflitto  non  determina  l'interruzione  del
procedimento amministrativo.