Art. 29.
                            Informazione

  1.  L'informazione  si  attua  in modo costante e tempestivo con le
organizzazioni  sindacali  a  livello  confederale e di categoria, se
essa  riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di
sviluppo, ai piani d'intervento e di investimento, ai bilanci annuali
o pluriennali.
  2.   Ai  sensi  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  13/86,  nel  rispetto  delle competenze proprie degli
organi    istituzionali,    salva    la    continuita'    dell'azione
amministrativa,   al   fine   di   ricercare   ogni   contributo   di
partecipazione  al  miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli
enti   garantiscono  una  costante  e  preventiva  informazione  alle
organizzazioni   sindacali   sugli   atti  e  sui  provvedimenti  che
riguardano  il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni
tecnologiche,   la   valutazione   degli  organici  in  relazione  al
funzionamento  dei  servizi.  L'informazione  concerne  anche  atti o
provvedimenti  relativi a materie non soggette a contrattazione dalla
quale  comunque  derivino  conseguenze  riguardanti  il  personale  e
l'organizzazione del lavoro.
  3.  L'informazione,  a seconda dei diversi suoi soggetti, e rivolta
alle   organizzazioni   sindacali   territoriali  -  con  particolare
riferimento  all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria
stipulanti  gli  accordi  collettivi  di  cui  alla  legge-quadro sul
pubblico  impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative
saranno determinate dagli accordi decentrati.
  4.  Le  organizzazioni  sindacali di cui all'art. 14 della legge 29
marzo  1983,  n.  93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a
comunicarli,  i dati riguardanti la situazione del personale occupato
e    di    quello   occorrente   in   relazione   ai   programmi   di
efficienza/efficacia   e   a   fenomeni   fisiologici   di  turn-over
conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
  5.   Ai  sensi  dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  13/86, in occasione di interventi di progettazione di
nuovi  sistemi informativi a base informatica, o modifica dei sistemi
preesistenti,  le  organizzazioni  sindacali  saranno informate sulle
caratteristiche  generali  dei sistemi stessi, si' da essere poste in
condizione  di  valutare  con  congruo  anticipo  quegli  aspetti che
possono  determinare  vincoli  all'occupazione,  alle  funzioni ed ai
ruoli  dell'ente,  all'ambiente  ed  alla  qualita'  del lavoro, e di
formulare osservazioni e proposte.
  6.  In  armonia  con  quanto  disposto  dai  commi  primo e secondo
dell'art.  24  della  legge  n.  93/83,  nei  casi  in cui il sistema
installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla
quantita'   e  qualita'  delle  prestazioni  lavorative  dei  singoli
operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni
sindacali,  un  adeguato  sistema  di  tutela  e  di  garanzia  della
riservatezza della sfera personale del lavoratore.
  7.  Al  lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere
la  qualita'  e  l'uso  dei  propri  dati  personali  raccolti e, con
l'assistenza   delle   organizzazioni   sindacali,   il   diritto  di
integrazione e rettifica.
  8.  Attraverso  gli accordi decentrati previsti dal precedente art.
25 saranno definite le modalita' e i tempi dell'informazione.
 
          Note all'art. 29:
            -  Il  testo  dell'art.  18  del D.P.R. n. 13/1986 (Norme
          risultanti    dalla    disciplina   prevista   dall'accordo
          intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro
          sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) e' il seguente:
              "Art.   18  (Informazione).  -  1.  Le  amministrazioni
          pubbliche, salva la continuita' dell'azione amministrativa,
          assicurano    una   preventiva,   costante   e   tempestiva
          informazione - evidenziando le specificazioni piu' adeguate
          agli   obiettivi   da   conseguire  -  alle  organizzazioni
          sindacali  con  particolare  riferimento  agli  atti  ed ai
          provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione
          del  lavoro,  la  politica degli organici, il funzionamento
          dei   servizi,  le  innovazioni  tecnologiche;  costante  e
          tempestiva    per   i   programmi   e   gli   investimenti.
          L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi
          ad  altre  materie  soggette  a - contrattazione, dai quali
          comunque  derivino  conseguenze  riguardanti il personale e
          l'organizzazione del lavoro.
            2. In particolare, saranno attuati incontri periodici per
          la  verifica  delle  modalita'  e dei tempi di applicazione
          delle  intese contrattuali con particolare riferimento alla
          programmazione  del  lavoro  e  degli  orari,  ai  piani di
          produttivita',    ai    criteri   di   incentivazione,   al
          funzionamento  e  all'efficacia  dei  servizi  in relazione
          all'utenza.
            3.  L'informazione,  a seconda dei diversi suoi soggetti,
          e' rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con
          particolare  riferimento all'organizzazione dei servizi - e
          a  quelle di categorie stipulanti gli accordi collettivi di
          cui  alla  legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983,
          n.  93.  Ulteriori  modalita' attuative saranno determinate
          dagli accordi di comparto e decentrati".
            -  L'art.  14  della  legge n. 93/1986 e' riportato nella
          nota al precedente art. 25.
            -  Il  testo  dell'art.  20  del  D.P.R. n. 13/1986 e' il
          seguente:
              "Art.  20 (Diritti di informazione sull'introduzione di
          sistemi  informativi a base informatica). - 1. In occasione
          di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi
          a  base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti,
          le   organizzazioni   sindacali   saranno  informate  sulle
          caratteristiche  generali  dei sistemi stessi, si da essere
          poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli
          aspetti  che  possono  determinare vincoli all'occupazione,
          alle funzioni ed ai ruoli nell'organizzazione, all'ambiente
          e  qualita' del lavoro, formulando osservazioni e proposte.
          A  tal  fine  potranno  essere  costituiti  gruppi misti di
          lavoro con funzioni consultive.
            2.  In  armonia  con  quanto  disposto  dai  commi  1 e 2
          dell'art.  24  della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, nei
          casi  in  cui  il  sistema installato consenta la possibile
          raccolta  e  l'utilizzo  di dati sulla quantita' e qualita'
          delle  prestazioni  lavorative  dei  singoli  operatori, le
          amministrazioni  garantiranno,  sentire  le  organizzazioni
          sindacali,  un  adeguato  sistema  di  tutela e di garanzia
          della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
            3.  Al lavoratore viene comunque garantito il diritto, in
          caso di contestazione, di conoscere le qualita' e l'uso dei
          propri   dati   personali   raccolti   e,  con  l'eventuale
          assistenza  delle  organizzazioni  sindacali, il diritto di
          integrazione  e  rettifica.  Eventuali  problemi  in ordine
          all'applicazione  di tale norma saranno oggetto di verifica
          ai   diversi   livelli   contrattuali   per  gli  opportuni
          adeguamenti.
            4.  Sara'  data  attuazione  all'art.  27, punto 9, della
          legge-quadro   29   marzo  1983,  n.  93,  in  ordine  alla
          pianificazione   delle   risorse  per  l'informatica  nella
          pubblica   amministrazione,  fornendo  alle  confederazioni
          sindacali le relative informazioni".
            -  Il  testo  dell'art.  24  della legge n. 93/1983 e' il
          seguente:
              "Art.  24  (Installazioni  di  impianti  audiovisivi  e
          visite  personali  di  controllo).  -  E'  vietato l'uso di
          impianti  audiovisivi  e  di altre apparecchiature nei casi
          non disciplinati dai commi seguenti.
            L'installazione   di  impianti  audiovisivi  e  di  altre
          apparecchiature   di   controllo  che  siano  richiesti  da
          esigenze  organizzative  e  di  produttivita'  ovvero dalla
          sicurezza   del   lavoro,   ma   da  cui  derivi  anche  la
          possibilita'  di  controllo  a  distanza dell'attivita' dei
          dipendenti,  nonche' l'effettuazione di visite personali di
          controllo,  che  siano rese indispensabili dalla necessita'
          di  tutelare  i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono
          disposte  previa delibera del consiglio di amministrazione,
          sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui
          al successivo art. 25.
            Per  eccezionali  e  motivate  ragioni  di  sicurezza, la
          competente  autorita'  di  pubblica  sicurezza  puo' sempre
          disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre
          apparecchiature dirette a combattere la criminalita'.
            Avverso  la  deliberazione  di cui al secondo comma ed il
          provvedimento  di  cui al terzo comma possono ricorrere, al
          competente  tribunale  amministrativo  regionale, anche gli
          organismi   rappresentativi   nonche'   i   sindacali   dei
          lavoratori indicati nel successivo art. 25".