Art. 29. Informazione 1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani d'intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali. 2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuita' dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro. 3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, e rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative saranno determinate dagli accordi decentrati. 4. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro. 5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si' da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualita' del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte. 6. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualita' e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica. 8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 25 saranno definite le modalita' e i tempi dell'informazione.
Note all'art. 29: - Il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) e' il seguente: "Art. 18 (Informazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche, salva la continuita' dell'azione amministrativa, assicurano una preventiva, costante e tempestiva informazione - evidenziando le specificazioni piu' adeguate agli obiettivi da conseguire - alle organizzazioni sindacali con particolare riferimento agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche; costante e tempestiva per i programmi e gli investimenti. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi ad altre materie soggette a - contrattazione, dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro. 2. In particolare, saranno attuati incontri periodici per la verifica delle modalita' e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento e all'efficacia dei servizi in relazione all'utenza. 3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, e' rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi - e a quelle di categorie stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative saranno determinate dagli accordi di comparto e decentrati". - L'art. 14 della legge n. 93/1986 e' riportato nella nota al precedente art. 25. - Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 13/1986 e' il seguente: "Art. 20 (Diritti di informazione sull'introduzione di sistemi informativi a base informatica). - 1. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli nell'organizzazione, all'ambiente e qualita' del lavoro, formulando osservazioni e proposte. A tal fine potranno essere costituiti gruppi misti di lavoro con funzioni consultive. 2. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentire le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 3. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto, in caso di contestazione, di conoscere le qualita' e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'eventuale assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica. Eventuali problemi in ordine all'applicazione di tale norma saranno oggetto di verifica ai diversi livelli contrattuali per gli opportuni adeguamenti. 4. Sara' data attuazione all'art. 27, punto 9, della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla pianificazione delle risorse per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornendo alle confederazioni sindacali le relative informazioni". - Il testo dell'art. 24 della legge n. 93/1983 e' il seguente: "Art. 24 (Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo). - E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti. L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttivita' ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei dipendenti, nonche' l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessita' di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo art. 25. Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorita' di pubblica sicurezza puo' sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalita'. Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonche' i sindacali dei lavoratori indicati nel successivo art. 25".