Art. 3.
                        Progetti finalizzati

  1.  In  attuazione  di  quanto previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui
all'art.  1 del presente decreto, per esigenze di carattere specifico
finalizzate  alla  realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento
di  quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo,
sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base nazionale, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di
durata   non  superiore  di  un  anno,  che  conterranno  la  precisa
indicazione   del   personale   occorrente   distinto  per  qualifica
funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.
  2.   I   settori   di  intervento  sono  individuati  a  titolo  di
riferimento,     nelle     seguenti     attivita':    contratti    di
formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del
litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia,
difesa   del  suolo,  del  patrimonio  boschivo  e  floro-faunistico,
conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi
integrati   di   educazione  nonche'  ogni  iniziativa  di  sostegno,
promozione e sviluppo delle attivita' produttive e terziarie.
  3.  I  predetti  progetti  saranno  finanziati,  nell'ambito  delle
risorse  a  tal  fine  assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle
integrative  che  gli  enti  potranno  indicare nei propri bilanci in
relazione ad autonome valutazioni finanziarie.
  4.  Per le camere di commercio i progetti Finalizzati riguarderanno
lo  sviluppo  delle infrastrutture, delle attivita' economiche, delle
iniziative  promozionali  e  di  assistenza  tecnica  alle  categorie
produttive,  nonche'  ogni  altra  iniziativa finalizzata al sostegno
dell'attivita' produttiva.
  5.  Per  favorire  la  realizzazione  di  progetti finalizzati puo'
essere  istituito  presso  le  camere  di commercio un fondo speciale
alimentato  da  una  percentuale  del  diritto  annuale da definire a
livello  di  contrattazione  nazionale  articolata  entro  il  limite
massimo  del  10%  unitamente ai criteri per l'utilizzo delle risorse
medesime. Tale percentuale sara' perequata, rispetto al monte salari,
moltiplicandola per il rapporto fra monte salari e diritto annuale.
  6. Tale fondo interviene nelle seguenti direzioni:
    incentivazione    del    personale   camerale   coinvolto   nella
realizzazione   dei   progetti   finalizzati,  previa  contrattazione
decentrata;
    reclutamento  del  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato necessario per la realizzazione dei progetti finalizzati,
sentite le organizzazioni sindacali.
  7.  I  progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale
gia'  in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a
tempo  determinato,  nei  limiti di durata e con le modalita' ed alle
condizioni  che  saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al
comma  3  dell'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13.
 
          Nota all'art. 3:
            Il  testo  dell'art.  3  del  D.P.R.  n.  13/1983  (Norme
          risultanti    dalla    disciplina   prevista   dall'accordo
          intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro
          sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) e' il seguente:
              "Art. 3 (Progetti finalizzati). - 1. Le amministrazioni
          pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente
          rappresentative  su base nazionale, definiranno entro il 30
          aprile  1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro
          di  apposito  programma  predisposto  dal Governo, progetti
          speciali  occupazionali,  finalizzati alla realizzazione di
          nuovi  servizi  o  al  miglioramento  di  quelli esistenti,
          rispondenti   alla   necessita'  di  soddisfare  bisogni  a
          carattere  produttivo  e  sociale. Il programma predisposto
          dal  Governo,  ferme  restando  le intese intervenute negli
          accordi  di comparto, costituisce linea di indirizzo per le
          regioni  a  statuto  ordinario e per le autonomie locali in
          relazione  alle  specifiche esigenze operative connesse con
          il loro particolare ordinamento.
            2.  I  progetti  finalizzati  di  cui al comma precedente
          avranno   durata   non   superiore   ad  un  anno,  dandosi
          preferenza,  a  titolo  esemplificativo,  ai  settori della
          lotta  all'evasione  fiscale  e  contributiva, del catasto,
          della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia
          e  della  protezione  civile,  della  difesa del suolo, del
          patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa
          del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi
          di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai
          progetti di formazione-lavoro.
            3.    Sulla    base    anche   di   specifiche   proposte
          dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui
          al  precedente  comma saranno definiti tutti gli aspetti di
          programmazione,   attuazione  e  gestione  dei  progetti  -
          assicurando   il   necessario   raccordo   con  l'attivita'
          ordinaria  -  con  riferimento al numero, alla qualita', ai
          regimi  di  orario  del  personale  necessario, il quale va
          individuato in parte tra quello gia' in servizio e in parte
          espressamente  reclutato  con  rapporto a tempo determinato
          limitato  alla  durata  del  progetto  con le modalita' che
          saranno  previste  dalla  emananda  legge  sul  rapporto di
          lavoro  a  tempo  parziale nel pubblico impiego, che dovra'
          anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.
            4.  Per  il  periodo di vigenza dell'accordo indicato nel
          precedente  art. 1 per il personale utilizzato nei progetti
          finalizzati  indicati  in  precedenza,  tenuto  anche conto
          degli  aspetti  formativi  degli stessi, i valori tabellari
          minimi  di  ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31
          dicembre 1985".