Art. 3. Progetti finalizzati 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, gli enti di cui all'art. 1 del presente decreto, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore di un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire. 2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attivita': contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonche' ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attivita' produttive e terziarie. 3. I predetti progetti saranno finanziati, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che gli enti potranno indicare nei propri bilanci in relazione ad autonome valutazioni finanziarie. 4. Per le camere di commercio i progetti Finalizzati riguarderanno lo sviluppo delle infrastrutture, delle attivita' economiche, delle iniziative promozionali e di assistenza tecnica alle categorie produttive, nonche' ogni altra iniziativa finalizzata al sostegno dell'attivita' produttiva. 5. Per favorire la realizzazione di progetti finalizzati puo' essere istituito presso le camere di commercio un fondo speciale alimentato da una percentuale del diritto annuale da definire a livello di contrattazione nazionale articolata entro il limite massimo del 10% unitamente ai criteri per l'utilizzo delle risorse medesime. Tale percentuale sara' perequata, rispetto al monte salari, moltiplicandola per il rapporto fra monte salari e diritto annuale. 6. Tale fondo interviene nelle seguenti direzioni: incentivazione del personale camerale coinvolto nella realizzazione dei progetti finalizzati, previa contrattazione decentrata; reclutamento del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato necessario per la realizzazione dei progetti finalizzati, sentite le organizzazioni sindacali. 7. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale gia' in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalita' ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.
Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 13/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) e' il seguente: "Art. 3 (Progetti finalizzati). - 1. Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessita' di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento. 2. I progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione-lavoro. 3. Sulla base anche di specifiche proposte dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti - assicurando il necessario raccordo con l'attivita' ordinaria - con riferimento al numero, alla qualita', ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello gia' in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le modalita' che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovra' anche disciplinare il rapporto a tempo determinato. 4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985".