Art. 31.
                    Trattenute per scioperi brevi

  1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le
relative  trattenute  sulle  retribuzioni sono limitate all'effettiva
durata  dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore
ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura
oraria  del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata
della  quota  corrispondente  agli  emolumenti fissi e continuativi a
qualsiasi  titolo  dovuti  e non valutati per la determinazione della
tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta
di famiglia.