Art. 32. Igiene, sicurezza e salubrita' del lavoro A) VISITE MEDICHE DI CONTROLLO. 1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi. B) ACCERTAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUBRITA' DEL LAVORO. 2. Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attivita' esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la vigente normativa CEE. 3. Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a cio' preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni. 4. Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne lavoratrici dipendenti in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. C) - LIBRETTO SANITARIO. 5. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalita' previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.
Nota all'art. 32 Il D.P.R. n. 210/1984 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".