Art. 32.
              Igiene, sicurezza e salubrita' del lavoro

  A) VISITE MEDICHE DI CONTROLLO.
  1.  Le  visite  mediche di controllo sulle assenze dal servizio per
malattia  del  personale  sono  espletate  dalle UU.SS.LL. alle quali
spetta  la  competenza  esclusiva  di  tale  accertamento. Al fine di
garantire  la  riservatezza  della  diagnosi, la certificazione sara'
portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte
in cui e' contenuta la sola prognosi.

  B)  ACCERTAMENTO  IN  MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUBRITA' DEL
LAVORO.
  2.  Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e
di controlli periodici connessi con attivita' esposte a rischio ed in
particolare  in  presenza  di rischi derivanti dall'uso continuato di
video-terminali, come dispone la vigente normativa CEE.
  3.  Le  UU.SS.LL.  e  gli  altri organismi pubblici a cio' preposti
dalle  vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e
di  verifiche  periodiche  di  macchinari, impianti e strutture delle
amministrazioni.
  4.  Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee
a  tutelare la salute delle donne lavoratrici dipendenti in relazione
alle  peculiarita'  psicofisiche  ed  alla  prevedibilita'  di rischi
specifici  con  particolare  attenzione alle situazioni di lavoro che
possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

  C) - LIBRETTO SANITARIO.
  5.  E'  istituito  il libretto personale sanitario per garantire ai
lavoratori   che   operano  in  ambienti  insalubri,  visite  mediche
periodiche  a  scopo  preventivo  secondo  le  modalita'  previste in
materia  per  il  personale  dei  vigili  del fuoco dagli allegati al
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.
 
          Nota all'art. 32
            Il  D.P.R.  n.  210/1984  reca:  "Norme  risultanti dalla
          disciplina  prevista  dall'accordo  del  14  dicembre  1983
          concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco".