Art. 33. 
                              Stipendi 
 
  1. Gli aumenti annui lordi  di  stipendio  tabellare  del  presente
accordo sono cosi' determinati: 
 
 
    
=====================================================================
  Qualifica |Dall'1-1-1986|  Dall'1-1-1987     |    Dall'1-1-1988
            |             |(compreso quello del|(compreso quello del
            |             |       1986)        |     1986 e 1987)
=====================================================================
       1    |   150.000   |     325.000        |       500.000
---------------------------------------------------------------------
       2    |   240.000   |     520.000        |       800.000
---------------------------------------------------------------------
       3    |   294.000   |     637.000        |       980.100
---------------------------------------------------------------------
       4    |   324.000   |     702.000        |      1.080.000
---------------------------------------------------------------------
       5    |   396.000   |     858.000        |      1.320.000
---------------------------------------------------------------------
       6    |   492.000   |    1.066.000       |      1.640.000
---------------------------------------------------------------------
       7    |   582.000   |    1.261.000       |      1.940.000
---------------------------------------------------------------------
       8    |   858.000   |    1.859.000       |      2.860.000
---------------------------------------------------------------------
       9    |   810.000   |    1.755.000       |      2.700.000
---------------------------------------------------------------------
      10    |   900.000   |    1.950.000       |      3.000.000
    
 
  2. A decorrere dal 1 gennaio  1988  i  valori  stipendiali  di  cui
all'art. 26 del decreto del Presidente  della  Repubblica  25  giugno
1983, n. 347,  al  punto  10  dell'accordo  29  aprile  1983  per  il
personale delle regioni a  statuto  ordinario  e  gli  enti  da  esse
dipendenti ed all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
21 maggio  1984,  n.  665,  nonche'  quelli  previsti  nel  contratto
collettivo nazionale di lavoro  del  13  aprile  1983  relativi  agli
II.AA.CC.PP.  e  loro  consorzi  regionali,  ANIACAP  e  consorzi  di
sviluppo industriale (contratto collettivo nazionale di lavoro del 27
maggio 1983) sono cosi' modificati: 
 
Qualifica 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800.000
Qualifica 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.460.000
Qualifica 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000
Qualifica 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.650.000
Qualifica 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.640.000
Qualifica 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500.000
Qualifica 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.700.000
Qualifica 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000
1ª qual. dirigenziale 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.900.000
2ª qual. dirigenziale 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000.000 
 
  3. Il trattamento tabellare del personale  della  prima  e  seconda
qualifica dirigenziale e' integrato a tutti gli effetti di un importo
annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000. 
  4. Al personale della prima qualifica dirigenziale l'importo di  L.
2.100.000  compete  dopo  due  anni  di  effettivo   servizio   nella
qualifica. 
  5.  Le  integrazioni  tabellari  relative  alla  prima  e   seconda
qualifica dirigenziale rispettivamente di lire 2.100.000 e  4.000.000
sono corrisposte in ragione del 30%, 35%, 35% dal 1 gennaio 1986, dal
1 gennaio 1987 e dal 1 gennaio 1988. 
  6. I valori precedenti competono ai dipendenti degli II.AA.CC.PP. e
loro consorzi regionali, ANIACAP e consorzi di  sviluppo  industriale
secondo la seguente tabella di equiparazione: 
 
 
    
=====================================================================
                            |   Contratti IACP e consorzi di sviluppo
        Ordinamento         |                industriale
=====================================================================
   1ª qualifica funzionale  |                Portieri
---------------------------------------------------------------------
   2ª qualifica funzionale  |          1ª fascia funzionale
---------------------------------------------------------------------
   3ª qualifica funzionale  |          2ª fascia funzionale
---------------------------------------------------------------------
   4ª qualifica funzionale  |          3ª fascia funzionale
---------------------------------------------------------------------
    
   5ª qualifica funzionale _ 
    
---------------------------------------------------------------------
   6ª qualifica funzionale  |          4ª fascia funzionale
---------------------------------------------------------------------
   7ª qualifica funzionale  |          5ª fascia funzionale
---------------------------------------------------------------------
   8ª qualifica funzionale  |          6ª fascia funzionale
---------------------------------------------------------------------
   1ª qualifica dirigenziale|          7ª fascia funzionale
-----------------------------------------------------------------
    
 
  7. Le indennita' di cui all'art.  26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e al  punto  10  dell'accordo
nazionale del 29 aprile  1983,  per  il  personale  delle  regioni  a
statuto ordinario e gli enti  da  esse  dipendenti  nelle  misure  di
seguito riportate: 
 
2ª qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000
3ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000
4ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000
5ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000
6ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000
7ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000
8ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 
 
  vengono soppresse concorrendo dal 1 gennaio  1988  alla  formazione
dei nuovi livelli tabellari. 
 
          Note all'art. 33:
            -  Il  testo  dell'art.  26  del D.P.R. n. 34771983 e' il
          seguente:
              "Art.   26   (Qualifiche   funzionali   e   trattamento
          economico).  -  Le  qualifiche  funzionali  e  le  funzioni
          dirigenziali  sono indicate nell'allegato A che forma parte
          integrante del presente accordo.
            Alle  stesse corrispondono le seguenti retribuzioni annue
          lorde per 12 mensilita':

I qualifica funzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000
II qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000
III qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.900.000
IV qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.450.000
V qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.200.000
VI qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000
VII qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000
VIII qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.640.000
I qualifica funzionale dirigenziale . . . . . . . . . . L. 11.200.000
II qualifica funzionale dirigenziale. . . . . . . . . . L. 14.000.000

  Spettano  inoltre:  la  13ª  mensilita',  l'indennita'  integrativa
speciale e, se dovute, le quote di aggiunta di famiglia.
  Sono previste le seguenti indennita':
    a)  Il  compenso  per  la  funzione di coordinamento e' stabilito
nella  misura  annua  fissa per 12 mensilita' di L. 3.500.000 per gli
apicali  di  enti di tipo 1 e L. 2.800.000 per gli apicali di enti di
tipo 2.
    b)  Al  personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale
compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 4.800.000.
    c)  Al  personale  inquadrato  nella prima qualifica dirigenziale
compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 3.000.000.
    d)  Al  personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con
direzione  di  unita'  operativa organica compete un'indennita' annua
fissa per 12 mensilita' di L. 1.500.000.
    e)  Al  personale  inquadrato  nella  settima  e  sesta qualifica
funzionale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L.
360.000.
    f)   Al   personale  di  vigilanza  (urbana,  ittica,  venatoria,
sanitaria,   silvo-pastorale,   annonaria  etc.)  nonche'  ai  vigili
stradali   delle   province,   inquadrati   nella   quinta  qualifica
funzionale,  compete l'indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L.
600.000   cosi'   come   spetta   anche   al  personale  preposto  al
coordinamento  di  tali  figure  professionali, collocato nella sesta
qualifica  funzionale;  a quest'ultimo non compete l'indennita' di L.
360.000  previste  per  il personale inquadrato nella sesta qualifica
funzionale.  Detta  indennita'  di  L.  600.000  assorbe  ogni  altra
indennita'  comunque  denominata e corrisposta a tale titolo ed anche
per  attivita'  extra-istituzionali. Al restante personale inquadrato
nella  quinta qualifica funzionale compete una indennita' annua fissa
per 12 mensilita' di L. 120.000.
    g)  Al  personale  inquadrato  nella  quarta  e  terza  qualifica
funzionale,   destinato   a  prestazioni  comportanti  condizioni  di
particolare esposizione a rischio, nei settori di cui all'allegato B,
compete  una  indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 240.000.
Al  restante  personale della quarta e terza qualifica funzionale non
impegnato  nei  settori  di cui all'allegato B compete una indennita'
annua fissa di L. 120.000.
    h)  Al  personale  inquadrato  nella seconda qualifica funzionale
compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 60.000; al
personale   della  prima  qualifica  funzionale  non  compete  alcuna
indennita'.
    i)  Dalla  data di entrata in vigore del decreto presidenziale di
recepimento del presente accordo il salario mobile di cui all'art. 16
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 810/80 si intende
soppresso.  Dalla  stessa  data  l'indennita' sostitutiva del salario
mobile (L. 240.000), attribuita al personale inquadrato nella terza e
quarta qualifica funzionale, nei settori di cui all'allegato B, viene
erogata per intero.
  Analogamente viene erogata per intero la indennita' di vigilanza L.
600.000)".
  -  Il  testo  del  punto  10  dell'accordo 1983-85 per il personale
regionale e' il seguente:
    "10 - QUALIFICHE FUNZIONALI E LIVELLI RETRIBUTIVI.
  10.1.  Le  qualifiche  funzionali  e  la funzione dirigenziale sono
indicate  nell'allegato  A  che  forma  parte integrante del presente
accordo.
  Alle  stesse  corrispondono  i  seguenti  livelli retributivi annui
lordi:

I livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000
II livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000
III livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.900.000
IV livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.450.000
V livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.200.000
VI livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000
VII livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000
VIII livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.640.000
Prima qualifica funzionale dirigenziale . . . . . . . . L. 11.200.000
Seconda qualifica funzionale dirigenziale . . . . . . . L. 14.000.000

  10.2. Sono previste le seguenti indennita':
    a)  il  compenso  per  la  funzione di coordinamento e' stabilito
nella misura annua fissa per 12 mensilita' di L. 3.500.000;
    b)  al  personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale
compete una indennita' fissa per 12 mensilita' di L. 4.800.000;
    c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con
direzione  di  una struttura organizzativa di primo grado compete una
indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 3.000.000;
    d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica con direzione di
unita'  operativa organica, compete una indennita' annua fissa per 12
mensilita' di L. 1.500.000;
    e)  al  personale  inquadrato  nelle  qualifiche  settima e sesta
compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 360.000;
    f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale)
inquadrato  nella  quinta  qualifica compete l'indennita' annua fissa
per  12 mensilita' di L. 600.000. Detta indennita' assorbe ogni altra
indennita' comunque corrisposta a tale titolo;
    g)  al  personale  inquadrato  nelle  qualifiche quinta, quarta e
terza  compete  un'indennita'  annua  fissa  per  12 mensilita' di L.
120.000,  tale  indennita'  non  compete al personale della qualifica
quinta  che  percepisce  l'indennita'  di  L.  600.000  di  cui  alla
precedente lettera f);
    h)  al  personale  inquadrato nella seconda qualifica compete una
indennita'  annua  fissa per 12 mensilita' di L. 60.000. Al personale
della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennita';
    i)  al  personale  inquadrato  nella  quarta  e  terza  qualifica
funzionale,   destinato   a  prestazioni  comportanti  condizioni  di
particolare  esposizione  a rischio nei settori di cui all'allegato B
compete una indennita' annua fissa di 12 mensilita' di L. 240.000.
  Detta  indennita'  non e' cumulabile con l'indennita' di L. 120.000
spettante  al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta
e terza che presta servizio in settori di attivita' diversi da quelli
indicati nel medesimo allegato B".
  -  Il  testo  dell'art.  14  del D.P.R. n. 665/1984 e' il seguente:
"Art.  14  (Qualifiche  funzionali  e  trattamento  economico).  - Il
personale  di cui all'art. 1 del presente decreto e' inquadrato nelle
qualifiche funzionali di cui all'allegato A alle quali corrisponde lo
stipendio iniziale a fianco di ciascuna di esse indicato:

I qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000
II qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000
III qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000
IV qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.400.000
V qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.800.000
VI qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000
VII qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000
VIII qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.700.000
VIII qualifica-bis per:
vice segretario generale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.200.000
direttore laboratorio chimico. . . . . . . . . . . . . . L. 9.200.000
direttore azienda speciale deposito franco di Genova . . L. 9.200.000

  Spettano  inoltre:  la  tredicesima  mensilita',  la  gratifica  di
luglio,  l'indennita'  integrativa speciale e le quote di aggiunta di
famiglia,  se  dovute,  oltre  il  salario  d'anzianita'  di  cui  al
successivo art. 16.
  I  livelli  retributivi  sopra  determinati restano fissi per tutto
l'arco  di  vigenza  del  presente  decreto,  per cui alla data del 1
gennaio  1983  la  progressione  economica  per  classi  e  scatti e'
soppressa".