Art. 33. Stipendi 1. Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare del presente accordo sono cosi' determinati: ===================================================================== Qualifica |Dall'1-1-1986| Dall'1-1-1987 | Dall'1-1-1988 | |(compreso quello del|(compreso quello del | | 1986) | 1986 e 1987) ===================================================================== 1 | 150.000 | 325.000 | 500.000 --------------------------------------------------------------------- 2 | 240.000 | 520.000 | 800.000 --------------------------------------------------------------------- 3 | 294.000 | 637.000 | 980.100 --------------------------------------------------------------------- 4 | 324.000 | 702.000 | 1.080.000 --------------------------------------------------------------------- 5 | 396.000 | 858.000 | 1.320.000 --------------------------------------------------------------------- 6 | 492.000 | 1.066.000 | 1.640.000 --------------------------------------------------------------------- 7 | 582.000 | 1.261.000 | 1.940.000 --------------------------------------------------------------------- 8 | 858.000 | 1.859.000 | 2.860.000 --------------------------------------------------------------------- 9 | 810.000 | 1.755.000 | 2.700.000 --------------------------------------------------------------------- 10 | 900.000 | 1.950.000 | 3.000.000 2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, al punto 10 dell'accordo 29 aprile 1983 per il personale delle regioni a statuto ordinario e gli enti da esse dipendenti ed all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1984, n. 665, nonche' quelli previsti nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 aprile 1983 relativi agli II.AA.CC.PP. e loro consorzi regionali, ANIACAP e consorzi di sviluppo industriale (contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 maggio 1983) sono cosi' modificati: Qualifica 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800.000 Qualifica 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.460.000 Qualifica 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 Qualifica 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.650.000 Qualifica 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.640.000 Qualifica 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500.000 Qualifica 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.700.000 Qualifica 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000.000 1ª qual. dirigenziale 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.900.000 2ª qual. dirigenziale 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000.000 3. Il trattamento tabellare del personale della prima e seconda qualifica dirigenziale e' integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000. 4. Al personale della prima qualifica dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica. 5. Le integrazioni tabellari relative alla prima e seconda qualifica dirigenziale rispettivamente di lire 2.100.000 e 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30%, 35%, 35% dal 1 gennaio 1986, dal 1 gennaio 1987 e dal 1 gennaio 1988. 6. I valori precedenti competono ai dipendenti degli II.AA.CC.PP. e loro consorzi regionali, ANIACAP e consorzi di sviluppo industriale secondo la seguente tabella di equiparazione: ===================================================================== | Contratti IACP e consorzi di sviluppo Ordinamento | industriale ===================================================================== 1ª qualifica funzionale | Portieri --------------------------------------------------------------------- 2ª qualifica funzionale | 1ª fascia funzionale --------------------------------------------------------------------- 3ª qualifica funzionale | 2ª fascia funzionale --------------------------------------------------------------------- 4ª qualifica funzionale | 3ª fascia funzionale --------------------------------------------------------------------- 5ª qualifica funzionale _ --------------------------------------------------------------------- 6ª qualifica funzionale | 4ª fascia funzionale --------------------------------------------------------------------- 7ª qualifica funzionale | 5ª fascia funzionale --------------------------------------------------------------------- 8ª qualifica funzionale | 6ª fascia funzionale --------------------------------------------------------------------- 1ª qualifica dirigenziale| 7ª fascia funzionale ----------------------------------------------------------------- 7. Le indennita' di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e al punto 10 dell'accordo nazionale del 29 aprile 1983, per il personale delle regioni a statuto ordinario e gli enti da esse dipendenti nelle misure di seguito riportate: 2ª qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 3ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 4ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 5ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 6ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000 7ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000 8ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 vengono soppresse concorrendo dal 1 gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.
Note all'art. 33: - Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 34771983 e' il seguente: "Art. 26 (Qualifiche funzionali e trattamento economico). - Le qualifiche funzionali e le funzioni dirigenziali sono indicate nell'allegato A che forma parte integrante del presente accordo. Alle stesse corrispondono le seguenti retribuzioni annue lorde per 12 mensilita': I qualifica funzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000 II qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 III qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.900.000 IV qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.450.000 V qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.200.000 VI qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 VII qualifica funzionale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 VIII qualifica funzionale. . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.640.000 I qualifica funzionale dirigenziale . . . . . . . . . . L. 11.200.000 II qualifica funzionale dirigenziale. . . . . . . . . . L. 14.000.000 Spettano inoltre: la 13ª mensilita', l'indennita' integrativa speciale e, se dovute, le quote di aggiunta di famiglia. Sono previste le seguenti indennita': a) Il compenso per la funzione di coordinamento e' stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilita' di L. 3.500.000 per gli apicali di enti di tipo 1 e L. 2.800.000 per gli apicali di enti di tipo 2. b) Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 4.800.000. c) Al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 3.000.000. d) Al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con direzione di unita' operativa organica compete un'indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 1.500.000. e) Al personale inquadrato nella settima e sesta qualifica funzionale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 360.000. f) Al personale di vigilanza (urbana, ittica, venatoria, sanitaria, silvo-pastorale, annonaria etc.) nonche' ai vigili stradali delle province, inquadrati nella quinta qualifica funzionale, compete l'indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 600.000 cosi' come spetta anche al personale preposto al coordinamento di tali figure professionali, collocato nella sesta qualifica funzionale; a quest'ultimo non compete l'indennita' di L. 360.000 previste per il personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale. Detta indennita' di L. 600.000 assorbe ogni altra indennita' comunque denominata e corrisposta a tale titolo ed anche per attivita' extra-istituzionali. Al restante personale inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 120.000. g) Al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio, nei settori di cui all'allegato B, compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 240.000. Al restante personale della quarta e terza qualifica funzionale non impegnato nei settori di cui all'allegato B compete una indennita' annua fissa di L. 120.000. h) Al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 60.000; al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennita'. i) Dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di recepimento del presente accordo il salario mobile di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80 si intende soppresso. Dalla stessa data l'indennita' sostitutiva del salario mobile (L. 240.000), attribuita al personale inquadrato nella terza e quarta qualifica funzionale, nei settori di cui all'allegato B, viene erogata per intero. Analogamente viene erogata per intero la indennita' di vigilanza L. 600.000)". - Il testo del punto 10 dell'accordo 1983-85 per il personale regionale e' il seguente: "10 - QUALIFICHE FUNZIONALI E LIVELLI RETRIBUTIVI. 10.1. Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono indicate nell'allegato A che forma parte integrante del presente accordo. Alle stesse corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi: I livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000 II livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 III livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.900.000 IV livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.450.000 V livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.200.000 VI livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 VII livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 VIII livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.640.000 Prima qualifica funzionale dirigenziale . . . . . . . . L. 11.200.000 Seconda qualifica funzionale dirigenziale . . . . . . . L. 14.000.000 10.2. Sono previste le seguenti indennita': a) il compenso per la funzione di coordinamento e' stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilita' di L. 3.500.000; b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennita' fissa per 12 mensilita' di L. 4.800.000; c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 3.000.000; d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica con direzione di unita' operativa organica, compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 1.500.000; e) al personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 360.000; f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella quinta qualifica compete l'indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 600.000. Detta indennita' assorbe ogni altra indennita' comunque corrisposta a tale titolo; g) al personale inquadrato nelle qualifiche quinta, quarta e terza compete un'indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 120.000, tale indennita' non compete al personale della qualifica quinta che percepisce l'indennita' di L. 600.000 di cui alla precedente lettera f); h) al personale inquadrato nella seconda qualifica compete una indennita' annua fissa per 12 mensilita' di L. 60.000. Al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennita'; i) al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato B compete una indennita' annua fissa di 12 mensilita' di L. 240.000. Detta indennita' non e' cumulabile con l'indennita' di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza che presta servizio in settori di attivita' diversi da quelli indicati nel medesimo allegato B". - Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 665/1984 e' il seguente: "Art. 14 (Qualifiche funzionali e trattamento economico). - Il personale di cui all'art. 1 del presente decreto e' inquadrato nelle qualifiche funzionali di cui all'allegato A alle quali corrisponde lo stipendio iniziale a fianco di ciascuna di esse indicato: I qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000 II qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 III qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000 IV qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.400.000 V qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.800.000 VI qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 VII qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 VIII qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.700.000 VIII qualifica-bis per: vice segretario generale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.200.000 direttore laboratorio chimico. . . . . . . . . . . . . . L. 9.200.000 direttore azienda speciale deposito franco di Genova . . L. 9.200.000 Spettano inoltre: la tredicesima mensilita', la gratifica di luglio, l'indennita' integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia, se dovute, oltre il salario d'anzianita' di cui al successivo art. 16. I livelli retributivi sopra determinati restano fissi per tutto l'arco di vigenza del presente decreto, per cui alla data del 1 gennaio 1983 la progressione economica per classi e scatti e' soppressa".