Art. 34.
                             Indennita'

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 competono le seguenti indennita':
    a)  a  tutto  il personale dell'area di vigilanza in possesso dei
requisiti  e  per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 e
10  della legge 7 marzo 1986, n. 65, spetta un'indennita' annua lorda
di L. 1.080.000 per dodici mesi.
Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra indennita' a tale titolo
erogata  ivi  compresa  quella  prevista  dall'art.  26,  lettera f),
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
Detta  indennita'  non  assorbe  invece  le  indennita' eventualmente
spettanti di reperibilita' e turnazione.
Al  restante  personale  dell'area  di vigilanza di cui alla medesima
lettera  non  svolgente le funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della
citata  legge  n.  65/86  compete  una  indennita'  annua lorda di L.
480.000 per dodici mesi:
    b) al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di
unita'  operativa  organica  complessa, nonche' al personale laureato
munito   della   prescritta   abilitazione   per   l'esercizio  della
professione  e  iscrizione  all'albo  che operi in posizione di staff
compete una indennita' annua fissa di L. 1.000.000 per dodici mesi;
    c)  al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale e'
attribuita  una indennita' per direzione di struttura di L. 3.000.000
per dodici mesi.
Al  personale  inquadrato  nella  seconda  qualifica  dirigenziale e'
attribuita una indennita' di funzione per le posizioni previste dalle
leggi  regionali di organizzazione o dai regolamenti degli enti di L.
4.600.000 per dodici mesi.
Per  le  qualifiche  dirigenziali  delle  camere  di  commercio, tali
indennita' sono ridotte del 40%;
    d)  per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale
e' istituita altresi', una indennita' annua lorda non pensionabile di
L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio.
Il  corrispondente  importo  mensile  e'  ridotto  di  1/26° per ogni
giornata di assenza dal servizio.
La predetta indennita' e' fissata in L. 1.000.000 dal 1 luglio 1987 e
in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;
    e) le indennita' di coordinamento rimangono fissate negli importi
e  nelle  forme di attribuzione previsti dai precedenti accordi degli
enti locali e delle regioni e degli I.A.C.P.
    f) l'indennita' di rischio di cui all'allegato b) del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 347 ed all'allegato b) dell'accordo
delle  regioni  e'  elevata  da L. 120.000 a L. 240.000 annue (dodici
mensilita);
    g)  l'indennita'  di reperibilita' di cui all'art. 28 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 347, e al punto 13 dell'accordo
delle  regioni  e'  elevata  da  L.  15.000  a  L.  18.000 per 24 ore
giornaliere;
    h)  e' confermata l'indennita' di maneggio valori di cui al punto
7 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83;
  i)  ai  dipendenti  delle  camere  di  commercio  la gratificazione
annuale del 1988 e' ridotta delle seguenti somme:

1ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
2ª qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000
3ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000
4ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000
5ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000
6ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000
7ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000
8ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000
ex 8ª bis o 1ª dir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000

La  restante  parte  e'  corrisposta  in dodicesimi a decorrere dal 1
luglio 1988 a titolo di retribuzione individuale di anzianita'.
  2.  A decorrere dal 1 gennaio 1989 al personale degli II.AA.CC.PP.,
loro    consorzi   regionali   e   A.N.I.A.C.A.P.   l'importo   della
quattordicesima   mensilita'   di   cui  all'art.  81  del  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  13  aprile  1983 e' corrisposto in
dodicesimi  a  titolo  di  retribuzione individuale di anzianita'. La
eventuale  eccedenza fra il trattamento stipendiale annuo a regime ed
il  trattamento  stipendiale  base  di  cui  ai  contratti collettivi
nazionali  di  lavoro  1983-85  per  gli II.AA.CC.PP. e 1982-84 per i
consorzi  industriale  depurato  della  quota  di  I.I.S.  pari  a L.
1.081.000  annue,  conglobata  ed incrementata dell'aumento di cui al
precedente   art.   33,  concorre  ad  incrementare  la  retribuzione
individuale di anzianita'.
 
          Note all'art. 34:
            -  Il  testo degli articoli 5 e 10 della legge n. 65/1986
          (Determinazione    e    composizione    dei   comparti   di
          contrattazione   collettiva,   di   cui  all'art.  5  della
          legge-quadro  sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) e'
          il seguente:
            "Art.  5  (Funzioni  di  polizia  giudiziaria  di polizia
          stradale,  di  pubblica  sicurezza).  - I. Il personale che
          svolge   servizio   di   polizia   municipale,  nell'ambito
          territoriale  dell'ente  di appartenenza e nei limiti delle
          proprie attribuzioni, esercita anche:
              a)  funzioni  di  polizia giudiziaria, rivestendo a tal
          fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita
          agli  operatori,  o  di  ufficiale  di polizia giudiziaria,
          riferita  ai  responsabili del servizio o del Corpo e degli
          addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art.
          221, terzo comma, del codice di procedura penale:
              b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137
          del  testo  unico  delle  norme sulla circolazione stradale
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 15
          giugno 1959, n. 393;
              c)  funzioni  ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi
          dell'art. 3 della presente legge.
            2.   A  tal  fine  il  prefetto  conferisce  al  suddetto
          personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita' di
          agente  di  pubblica  sicurezza,  dopo  aver  accertato  il
          possesso  dei  seguenti requisiti: a) godimento dei diritti
          civili e politici;
              b)  non  aver  subito  condanna  e  pena  detentiva per
          delitto  non colposo o non essere stato sottoposto a misura
          di prevenzione;
              c)  non  essere  stato espulso dalle Forze armate o dai
          Corpi  militarmente  organizzati  o destituito dai pubblici
          uffici.
            3.  Il  prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita
          della  qualita'  di  agente  di  pubblica sicurezza qualora
          accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
            4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale
          di  polizia  giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza,
          il  personale  di  cui  sopra,  messo  a  disposizione  dal
          sindaco,  dipende operativamente dalla competente autorita'
          giudiziaria   o  di  pubblica  sicurezza  nel  rispetto  di
          eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco.
            5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali
          e'  conferita  la  qualita' di agente di pubblica sicurezza
          portano,  senza  licenza,  le  armi,  di cui possono essere
          dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle
          modalita'  previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori
          dal servizio, purche' nell'ambito territoriale dall'ente di
          appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalita' e
          casi   sono   stabiliti,  in  via  generale,  con  apposito
          regolamento    approvato    con    decreto   del   Ministro
          dell'interno,  sentita  l'Associazione nazionale dei comuni
          d'Italia.  Detto regolamento stabilisce anche la tipologia,
          il  numero  delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni
          di tiro per l'addestramento al loro uso".
            "Art.  10 (Trattamento economico del personale di polizia
          municipale).  -  I.  Gli  addetti  al  servizio  di polizia
          municipale   sono   inquadrati   in   livelli   retributivi
          determinati in relazione alle funzioni attribuite.
            2.  Le  indennita'  attualmente  previste  dall'art.  26,
          quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
          25  giugno  1983,  n.  347,  in sede di accordo nazionale e
          secondo  le  procedure  della  legge  29 marzo 1983, n. 93,
          possono  essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta
          per  cento dell'indennita' di cui all'art. 43, terzo comma,
          della  legge 1 aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia
          attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art.
          5  della presente legge. L'aumento non compete al personale
          comandato   o  collocato  in  posizione  che  non  comporti
          l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.
            3. L'indennita' di cui all'art. 26, quarto comma, lettera
          f),  del  decreto del presidente della Repubblica 25 giugno
          1983,  n.  347,  non  e'  cumulabile  con  qualsiasi  altra
          indennita'".
            -  L'art.  26  del  D.P.R. n. 347/1983 e' riportato nelle
          note al precedente art. 33.
            -  L'allegato  b)  al  D.P.R. n. 347/1983 e l'allegato b)
          all'accordo  1983-85 per il personale regionale elencano le
          prestazioni  di  lavoro  che  comportano continua e diretta
          esposizione   a   rischi  pregiudizievoli  alla  salute  ed
          integrita' personale.
            -  Si  trascrive  la parte di testo dell'art. 28 (salario
          accessorio)  del D.P.R. n. 347/1983 relativa all'indennita'
          di reperibilita': "Indennita' di reperibilita'.
            Per  le  aree  di  pronto intervento da stabilire in sede
          decentrata,  l'ente  puo'  istituire  il servizio di pronta
          reperibilita'. Esso e' remunerato con la somma di L. 15.000
          per 24 ore al giorno.
            In  caso  di chiamata l'interessato dovra' raggiungere il
          posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.
            Il  dipendente non puo' essere messo in reperibilita' per
          un periodo superiore a giorni 6 al mese".
            -  Si riporta la parte di testo del punto 13 dell'accordo
          1983-85  per il personale regionale relativa all'indennita'
          di reperibilita': "13.2. Indennita' di reperibilita'.
            Si  applica  nelle situazioni riguardanti le attivita' di
          protezione  civile,  i  servizi  sui  fiumi  e  sui  canali
          navigabili  ed  i  servizi  generali regionali; il compenso
          previsto e' di L. 600 orarie.
            I  dipendenti  interessati  e le modalita' di svolgimento
          sono determinate in sede di accordo decentrato".
            -  Si  trascrive  il  punto  7 dell'art. 28 del D.P.R. n.
          347/1983:
            "Indennita' maneggio valori.
            Al  personale, adibito in via continuativa in servizi che
          comportino   maneggio  di  valori  di  cassa,  compete  una
          indennita'  giornaliera  nella  misura  e  con le modalita'
          previste  per  i  dipendenti  civili  dello Stato, ai sensi
          dell'art.  4  del decreto del Presidente della Repubblica 5
          maggio 1975, n. 146, e successive modifiche".
            - Il testo dell'art. 81 del C.C.N.L. 13 aprile 1983 e' il
          seguente:
            "Art.  81  (Tredicesima e quattordicesima). - Nel mese di
          dicembre e nel mese di giugno di ciascun anno, non oltre il
          giorno  20  dei mesi predetti, verra' corrisposta a tutti i
          dipendenti che abbiano compiuto almeno un anno di servizio,
          una retribuzione aggiuntiva pari a tutti gli assegni dovuti
          per  lo  stesso mese in cui viene erogata, ad eccezione dei
          compensi  dovuti per lavoro straordinario, dell'aggiunta di
          famiglia e delle eventuali indennita'.
            Per il dipendente assunto posteriormente al 1 gennaio, le
          retribuzioni  aggiuntive di cui al comma precedente saranno
          proporzionate a tanti dodicesimi della retribuzione mensile
          quanto  sono  i  mesi  di servizio prestati e che prestera'
          nell'anno,  computando  per un mese le frazioni superiori a
          quindici giorni e a mezzo mese quelle pari o inferiori.
            Verificandosi  l'ipotesi  di  cui  al  secondo  comma del
          presente   articolo   e  cessando  il  rapporto  di  lavoro
          anteriormente   al   31   dicembre  dello  stesso  anno  di
          assunzione, l'Amministrazione avra' il diritto di rivalersi
          sulle   competenze   ancora  da  corrispondere  per  quanto
          percepito in piu' dal dipendente".