Art. 34. Indennita' 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 competono le seguenti indennita': a) a tutto il personale dell'area di vigilanza in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, spetta un'indennita' annua lorda di L. 1.080.000 per dodici mesi. Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra indennita' a tale titolo erogata ivi compresa quella prevista dall'art. 26, lettera f), decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Detta indennita' non assorbe invece le indennita' eventualmente spettanti di reperibilita' e turnazione. Al restante personale dell'area di vigilanza di cui alla medesima lettera non svolgente le funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della citata legge n. 65/86 compete una indennita' annua lorda di L. 480.000 per dodici mesi: b) al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di unita' operativa organica complessa, nonche' al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennita' annua fissa di L. 1.000.000 per dodici mesi; c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale e' attribuita una indennita' per direzione di struttura di L. 3.000.000 per dodici mesi. Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale e' attribuita una indennita' di funzione per le posizioni previste dalle leggi regionali di organizzazione o dai regolamenti degli enti di L. 4.600.000 per dodici mesi. Per le qualifiche dirigenziali delle camere di commercio, tali indennita' sono ridotte del 40%; d) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale e' istituita altresi', una indennita' annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile e' ridotto di 1/26° per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennita' e' fissata in L. 1.000.000 dal 1 luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987; e) le indennita' di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dai precedenti accordi degli enti locali e delle regioni e degli I.A.C.P. f) l'indennita' di rischio di cui all'allegato b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 ed all'allegato b) dell'accordo delle regioni e' elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue (dodici mensilita); g) l'indennita' di reperibilita' di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347, e al punto 13 dell'accordo delle regioni e' elevata da L. 15.000 a L. 18.000 per 24 ore giornaliere; h) e' confermata l'indennita' di maneggio valori di cui al punto 7 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83; i) ai dipendenti delle camere di commercio la gratificazione annuale del 1988 e' ridotta delle seguenti somme: 1ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2ª qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 3ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 4ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 5ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 6ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000 7ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000 8ª qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 ex 8ª bis o 1ª dir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000 La restante parte e' corrisposta in dodicesimi a decorrere dal 1 luglio 1988 a titolo di retribuzione individuale di anzianita'. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1989 al personale degli II.AA.CC.PP., loro consorzi regionali e A.N.I.A.C.A.P. l'importo della quattordicesima mensilita' di cui all'art. 81 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 aprile 1983 e' corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianita'. La eventuale eccedenza fra il trattamento stipendiale annuo a regime ed il trattamento stipendiale base di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1983-85 per gli II.AA.CC.PP. e 1982-84 per i consorzi industriale depurato della quota di I.I.S. pari a L. 1.081.000 annue, conglobata ed incrementata dell'aumento di cui al precedente art. 33, concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianita'.
Note all'art. 34: - Il testo degli articoli 5 e 10 della legge n. 65/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) e' il seguente: "Art. 5 (Funzioni di polizia giudiziaria di polizia stradale, di pubblica sicurezza). - I. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e degli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale: b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della presente legge. 2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita' di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna e pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualita' di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. 4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco. 5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purche' nell'ambito territoriale dall'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalita' e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso". "Art. 10 (Trattamento economico del personale di polizia municipale). - I. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite. 2. Le indennita' attualmente previste dall'art. 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennita' di cui all'art. 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art. 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni. 3. L'indennita' di cui all'art. 26, quarto comma, lettera f), del decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non e' cumulabile con qualsiasi altra indennita'". - L'art. 26 del D.P.R. n. 347/1983 e' riportato nelle note al precedente art. 33. - L'allegato b) al D.P.R. n. 347/1983 e l'allegato b) all'accordo 1983-85 per il personale regionale elencano le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute ed integrita' personale. - Si trascrive la parte di testo dell'art. 28 (salario accessorio) del D.P.R. n. 347/1983 relativa all'indennita' di reperibilita': "Indennita' di reperibilita'. Per le aree di pronto intervento da stabilire in sede decentrata, l'ente puo' istituire il servizio di pronta reperibilita'. Esso e' remunerato con la somma di L. 15.000 per 24 ore al giorno. In caso di chiamata l'interessato dovra' raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti. Il dipendente non puo' essere messo in reperibilita' per un periodo superiore a giorni 6 al mese". - Si riporta la parte di testo del punto 13 dell'accordo 1983-85 per il personale regionale relativa all'indennita' di reperibilita': "13.2. Indennita' di reperibilita'. Si applica nelle situazioni riguardanti le attivita' di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali; il compenso previsto e' di L. 600 orarie. I dipendenti interessati e le modalita' di svolgimento sono determinate in sede di accordo decentrato". - Si trascrive il punto 7 dell'art. 28 del D.P.R. n. 347/1983: "Indennita' maneggio valori. Al personale, adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennita' giornaliera nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modifiche". - Il testo dell'art. 81 del C.C.N.L. 13 aprile 1983 e' il seguente: "Art. 81 (Tredicesima e quattordicesima). - Nel mese di dicembre e nel mese di giugno di ciascun anno, non oltre il giorno 20 dei mesi predetti, verra' corrisposta a tutti i dipendenti che abbiano compiuto almeno un anno di servizio, una retribuzione aggiuntiva pari a tutti gli assegni dovuti per lo stesso mese in cui viene erogata, ad eccezione dei compensi dovuti per lavoro straordinario, dell'aggiunta di famiglia e delle eventuali indennita'. Per il dipendente assunto posteriormente al 1 gennaio, le retribuzioni aggiuntive di cui al comma precedente saranno proporzionate a tanti dodicesimi della retribuzione mensile quanto sono i mesi di servizio prestati e che prestera' nell'anno, computando per un mese le frazioni superiori a quindici giorni e a mezzo mese quelle pari o inferiori. Verificandosi l'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo e cessando il rapporto di lavoro anteriormente al 31 dicembre dello stesso anno di assunzione, l'Amministrazione avra' il diritto di rivalersi sulle competenze ancora da corrispondere per quanto percepito in piu' dal dipendente".