Art. 35.
            Scaglionamento degli aumenti delle indennita'

  1.  L'aumento  della indennita' di vigilanza decorre in ragione del
65% dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il restante
35% dal 1 gennaio 1988.
  2.  L'aumento delle indennita' di rischio e di reperibilita' di cui
alle lettere f) e g) del precedente art. 34 e' corrisposto in ragione
del  65%  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto; il restante 35% dal 1 gennaio 1988.
  3.  Le  altre  indennita'  di  cui  all'art.  26  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n. 347/1983 e al punto 10 dell'accordo
regionale  del  1983,  nonche' l'indennita' di funzione dei dirigenti
dei  consorzi industriali di cui al contratto collettivo nazionale di
lavoro  dell'11  luglio  1984,  continuano  ad  applicarsi fino al 31
dicembre 1987.
  4.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1988 ai dirigenti dei consorzi di
sviluppo  industriali l'indennita' di funzione mensile e pensionabile
di  cui  al contratto collettivo nazionale di lavoro sopra richiamato
e'  corrisposta,  per la parte eccedente l'indennita' di cui al primo
comma,  lettera  c), del precedente art. 34, a titolo di retribuzione
individuale di anzianita'.
  5.  L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 85 del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro 1983-1985, dal 1 gennaio
1988  e'  corrisposto  nelle  misure  mensili  previste decurtate dei
seguenti importi:


III fascia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120.000  annue
IV  fascia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  360.000 annue
V  fascia.  .  . . . . . . . . . . . . .. . . . .  360.000 annue
VI fascia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 annue
VII fascia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 annue

il  restante  importo  e'  assorbito  dai miglioramenti economici del
prossimo accordo.
 
          Note all'art. 35:
            -  L'art.  26  del  D.P.R. n. 347/1983 e' riportato nelle
          note al precedente art. 33.
            -  Il  testo  del  punto  19  dell'accordo 1983-85 per il
          personale regionale e' il seguente:
            "19. - NORMA TRANSITORIA.
            Sino  alla  nomina dei coordinatori fra i dirigenti della
          seconda  qualifica  dirigenziale, secondo le norme previste
          dall'allegato   A,  i  coordinatori  previsti  in  base  al
          precedente    accordo,    percepiscono    l'indennita'   di
          coordinamento  nella  misura prevista dall'accordo relativo
          al periodo 1979-81.
            I  concorsi  per  la  copertura  dei  posti della seconda
          qualifica  dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori,
          debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione
          della legge regionale che recepisce il presente accordo".
            -  Il  testo  dell'art.  85  del  C.C.N.L.  1983-85 e' il
          seguente:
            "Art.  85  (Elevate  specializzazioni).  - E' definito un
          beneficio   economico   da   attribuire,   quale   elemento
          aggiuntivo  della  retribuzione,  in  relazione a posizioni
          d'organico  da identificare localmente in base a criteri di
          professionalita',      autonomia     e     responsabilita',
          limitatamente  alle  fasce  dalla  III  alla  VII, entro il
          limite  massimo  del  20% del personale complessivo di tali
          fasce  e  per  non  piu'  del 30% per le singole fasce, con
          arrotondamento per eccesso all'unita' superiore.
            L'elemento aggiuntivo di cui al precedente primo comma e'
          determinato nelle seguenti misure mensili, attribuibili con
          decorrenza 1 gennaio 1984: III F.F.: L. 30.000; IV F.F.: L.
          40.000; V F.F.: L. 50.000; VI F.F.: L. 70.000; VII F.F.: L.
          80.000.
            Per  quanto riguarda la VII F.F. tale erogazione compete,
          al  di  fuori  delle  percentuali  di  cui sopra, a tutti i
          coordinatori   generali  e  di  servizio  limitatamente  al
          periodo  di  espletamento  dell'incarico. In conseguenza di
          cio'  la  percentuale  del  30% opera soltanto sul restante
          personale appartenente alla stessa fascia funzionale.
            Le  percentuali  di  cui sopra, in relazione a specifiche
          esigenze di costituzione e di gestione dei CED operanti nei
          Consorzi  regionali  o  singoli  Istituti,  possono  essere
          elevate  su  specifica  motivata  richiesta  esclusivamente
          previo nulla osta della Commissione nazionale di gestione".