Art. 35. Scaglionamento degli aumenti delle indennita' 1. L'aumento della indennita' di vigilanza decorre in ragione del 65% dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il restante 35% dal 1 gennaio 1988. 2. L'aumento delle indennita' di rischio e di reperibilita' di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 34 e' corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il restante 35% dal 1 gennaio 1988. 3. Le altre indennita' di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983 e al punto 10 dell'accordo regionale del 1983, nonche' l'indennita' di funzione dei dirigenti dei consorzi industriali di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 luglio 1984, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai dirigenti dei consorzi di sviluppo industriali l'indennita' di funzione mensile e pensionabile di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro sopra richiamato e' corrisposta, per la parte eccedente l'indennita' di cui al primo comma, lettera c), del precedente art. 34, a titolo di retribuzione individuale di anzianita'. 5. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 85 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1983-1985, dal 1 gennaio 1988 e' corrisposto nelle misure mensili previste decurtate dei seguenti importi: III fascia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 annue IV fascia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000 annue V fascia. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 360.000 annue VI fascia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 annue VII fascia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 annue il restante importo e' assorbito dai miglioramenti economici del prossimo accordo.
Note all'art. 35: - L'art. 26 del D.P.R. n. 347/1983 e' riportato nelle note al precedente art. 33. - Il testo del punto 19 dell'accordo 1983-85 per il personale regionale e' il seguente: "19. - NORMA TRANSITORIA. Sino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, secondo le norme previste dall'allegato A, i coordinatori previsti in base al precedente accordo, percepiscono l'indennita' di coordinamento nella misura prevista dall'accordo relativo al periodo 1979-81. I concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori, debbono essere effettuati entro un anno dalla pubblicazione della legge regionale che recepisce il presente accordo". - Il testo dell'art. 85 del C.C.N.L. 1983-85 e' il seguente: "Art. 85 (Elevate specializzazioni). - E' definito un beneficio economico da attribuire, quale elemento aggiuntivo della retribuzione, in relazione a posizioni d'organico da identificare localmente in base a criteri di professionalita', autonomia e responsabilita', limitatamente alle fasce dalla III alla VII, entro il limite massimo del 20% del personale complessivo di tali fasce e per non piu' del 30% per le singole fasce, con arrotondamento per eccesso all'unita' superiore. L'elemento aggiuntivo di cui al precedente primo comma e' determinato nelle seguenti misure mensili, attribuibili con decorrenza 1 gennaio 1984: III F.F.: L. 30.000; IV F.F.: L. 40.000; V F.F.: L. 50.000; VI F.F.: L. 70.000; VII F.F.: L. 80.000. Per quanto riguarda la VII F.F. tale erogazione compete, al di fuori delle percentuali di cui sopra, a tutti i coordinatori generali e di servizio limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico. In conseguenza di cio' la percentuale del 30% opera soltanto sul restante personale appartenente alla stessa fascia funzionale. Le percentuali di cui sopra, in relazione a specifiche esigenze di costituzione e di gestione dei CED operanti nei Consorzi regionali o singoli Istituti, possono essere elevate su specifica motivata richiesta esclusivamente previo nulla osta della Commissione nazionale di gestione".