Art. 36. Retribuzione individuale di anzianita' per gli II.AA.CC.PP. e consorzi industriali 1. Per il personale dipendente dai consorzi di sviluppo industriale e dagli II.AA.CC.PP. il valore per classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986 con l'aggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. 2. Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dai rispettivi contratti di lavoro vigenti al 31 dicembre 1985. 3. Le classi o scatti od altri elementi di progressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.