Art. 36.
Retribuzione individuale di   anzianita'   per   gli  II.AA.CC.PP.  e
                        consorzi industriali

  1. Per il personale dipendente dai consorzi di sviluppo industriale
e  dagli  II.AA.CC.PP. il valore per classi e scatti o altri elementi
di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986 con l'aggiunta
della  valutazione  dei  ratei  in  maturazione  alla  medesima  data
costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.
  2.   Tale   ultima   valutazione  si  effettua  in  riferimento  al
trattamento  stipendiale  previsto dai rispettivi contratti di lavoro
vigenti al 31 dicembre 1985.
  3.  Le  classi o scatti od altri elementi di progressione economica
maturati  nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima dell'entrata in
vigore  del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita'
per  la  parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte
viene  posta  in  detrazione  degli  aumenti contrattuali relativi al
1986.