Art. 40.
                          Principi generali

  1.  I  dirigenti  espletano  le proprie funzioni secondo i principi
generali  che  regolano  i  compiti della dirigenza nell'ambito delle
pubbliche  amministrazioni  al fine di garantire la piena concordanza
dell'azione  dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi
istituzionali.
  2.  A  queste  scelte  ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza
concorre  con  carattere di autonomia e responsabilita', svolgendo le
funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nel decreto
del  Presidente della Repubblica n. 347/83 e nelle leggi regionali di
recepimento  dell'accordo nazionale del triennio 1983-85, nonche' nei
rispettivi regolamenti degli enti di cui al precedente art. 1.
  3.  Le  declaratorie del decreto del Presidente della Repubblica n.
347/83   e   le   disposizioni   relative   alla  dirigenza,  trovano
applicazione  anche  per le camere di commercio, gli II.AA.CC.PP. e i
consorzi  di  sviluppo  industriale,  in  relazione alla peculiarita'
dell'ordinamento di detti enti.