Art. 40. Principi generali 1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali. 2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilita', svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 e nelle leggi regionali di recepimento dell'accordo nazionale del triennio 1983-85, nonche' nei rispettivi regolamenti degli enti di cui al precedente art. 1. 3. Le declaratorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 e le disposizioni relative alla dirigenza, trovano applicazione anche per le camere di commercio, gli II.AA.CC.PP. e i consorzi di sviluppo industriale, in relazione alla peculiarita' dell'ordinamento di detti enti.