Art. 41.
                       Mobilita' dei dirigenti

  1.   L'organo   competente  dell'ente,  con  proprio  provvedimento
motivato  da  esigenze organizzative e di servizio puo' trasferire il
dirigente  ad  altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque
corrispondenti  alla  qualifica  dirigenziale acquisita, nel rispetto
del profilo professionale posseduto.