Art. 46.
Funzioni dirigenziali nelle    camere    di   commercio,   industria,
                      artigianato e agricoltura

  (Il comma 1 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
  2.  In  prima  applicazione,  dalla  data  di entrata in vigore del
presente   decreto,   vengono   inquadrati   nella   prima  qualifica
dirigenziale,   previa   verifica   dei   titoli   di  servizio,  gli
appartenenti,  a tale data, alla qualifica ottava-bis, nonche' coloro
che   successivamente  risultino  vincitori  di  concorso  per  posti
disponibili  sino al 31 dicembre 1986 per la ex qualifica ottava-bis,
con decorrenza dalla data di inquadramento.