Art. 46. Funzioni dirigenziali nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Il comma 1 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti). 2. In prima applicazione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, previa verifica dei titoli di servizio, gli appartenenti, a tale data, alla qualifica ottava-bis, nonche' coloro che successivamente risultino vincitori di concorso per posti disponibili sino al 31 dicembre 1986 per la ex qualifica ottava-bis, con decorrenza dalla data di inquadramento.