Art. 47. Coordinatori di diritto 1. I ragionieri generali, i vice segretari generali e l'ingegnere capo dei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, considerate aree metropolitane e delle relative amministrazioni provinciali debbono essere considerati coordinatori oltre il numero globale di cui al terzo comma dell'art. 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 347/83.
Nota all'art. 47: Il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 347/1983 e' il seguente: "Art. 39 (Incarico di coordinamento). - Tale incarico puo' essere affidato per il coordinamento di aree di attivita' integrate a livello intersettoriale o per progetti particolari per il raggiungimento di determinati obiettivi. L'incarico di coordinatore e' conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a 3 anni; e' revocabile in qualsiasi momento e rinnovabile e puo' essere affidato ai dipendenti della qualifica funzionale apicale negli enti di tipo 1 e 2. Il numero dei coordinatori non puo' superare l'80% dei componenti la giunta negli enti di tipo 1 ed il 50% in quelli di tipo 2. L'incarico di coordinamento si assomma alla direzione della unita' organica. I ragionieri generali ed i vice segretari generali dei comuni e delle amministrazioni provinciali di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova, considerate aree metropolitane, debbono essere considerati coordinatori nel rispetto del numero globale di cui al terzo comma del presente articolo".