Art. 47.
                       Coordinatori di diritto

  1.  I  ragionieri generali, i vice segretari generali e l'ingegnere
capo  dei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, considerate
aree  metropolitane  e  delle  relative  amministrazioni  provinciali
debbono  essere  considerati  coordinatori oltre il numero globale di
cui  al  terzo  comma  dell'art.  39 del decreto del presidente della
Repubblica n. 347/83.
 
          Nota all'art. 47:
            Il  testo  dell'art.  39  del  D.P.R.  n.  347/1983 e' il
          seguente:
            "Art.  39  (Incarico  di  coordinamento). - Tale incarico
          puo'  essere  affidato  per  il  coordinamento  di  aree di
          attivita'   integrate   a  livello  intersettoriale  o  per
          progetti  particolari  per il raggiungimento di determinati
          obiettivi.
            L'incarico   di   coordinatore   e'   conferito  a  tempo
          determinato  per  un  periodo  non  superiore  a 3 anni; e'
          revocabile in qualsiasi momento e rinnovabile e puo' essere
          affidato  ai  dipendenti della qualifica funzionale apicale
          negli enti di tipo 1 e 2.
            Il  numero  dei  coordinatori non puo' superare l'80% dei
          componenti  la  giunta  negli  enti  di tipo 1 ed il 50% in
          quelli di tipo 2.
            L'incarico  di  coordinamento  si  assomma alla direzione
          della unita' organica.
            I  ragionieri  generali  ed i vice segretari generali dei
          comuni e delle amministrazioni provinciali di Roma, Milano,
          Napoli,  Torino  e  Genova, considerate aree metropolitane,
          debbono  essere  considerati  coordinatori nel rispetto del
          numero   globale   di  cui  al  terzo  comma  del  presente
          articolo".