Art. 50. Personale delle istituzioni scolastiche ed educative 1. Fermo restando l'orario di lavoro di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, per il personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali, e dagli altri enti di cui al precedente art. 1, nonche' per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dagli enti locali di cui al precedente art. 1, ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, decenti professionali ecc.) anche con funzioni di attivita' integrative si stabilisce quanto segue: le settimane di attivita' nell'anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alunni o studenti, devono coprire l'intero calendario scolastico; l'orario dell'attivita' didattica deve essere articolato in modo da coprire l'intero arco di apertura delle scuole (24 ore settimanali nelle scuole elementari, 18 ore nelle scuole medie e negli istituti superiori); ulteriori 20 ore mensili costituiscono un monte ore da utilizzare, sulla base degli accordi decentrati, per attivita' connesse esclusivamente all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, all'attivita' degli organi collegiali, all'aggiornamento professionale; per il personale docente degli enti locali utilizzato nelle scuole elementari statali per attivita' integrate di sostegno e di tempo pieno, che risulta ancora in posizione di fuori ruolo, le parti confermano l'impegno prioritario di superare le forme di precariato sulla base delle disponibilita' consentite dalle norme vigenti.
Nota all'art. 50: Il testo dell'art. 36 del D.P.R. n. 347/1983 e' il seguente: "Art. 36 (Personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali). - Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali nonche' per il personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole professionali, ecc.) si assume l'impegno di realizzare nella gradualita' la omogeneizzazione della normativa con quella degli analoghi profili professionali della scuola statale. In relazione ai processi di riforma avviati nel settore della scuola statale, le parti assumono altresi' l'impegno di realizzare le stesse condizioni che saranno previste dai provvedimenti di riforma della scuola statale per quanto concerne le modalita' di formazione ed aggiornamento di avanzamento professionale e di adeguamento delle normative. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali nonche' per il personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole professionali, ecc.) si stabilisce quanto segue: a) l'attivita' oraria settimanale di ciascun insegnante con i bambini e gli alunni non deve superare le 30 ore settimanali nella scuola materna, le 24 nella scuola elementare e le 18 nella scuola media e negli istituti superiori; b) le settimane di attivita' nell'anno, sempre con rapporto diretto dell'insegnante con i bambini e gli alunni, non devono superare le 42, articolate in maniera tale da coprire l'intero calendario scolastico; c) le residue ore settimanali e le restanti settimane nell'arco dell'anno, decurtate del periodo di congedo ordinario, costituiscono un monte ore complessivo da utilizzare nel corso dell'anno, sulla base di accordi decentrati, esclusivamente per attivita' connesse all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, alla gestione sociale, agli organi collegiali, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale. Per il personale educativo degli asili nido si stabilisce quanto segue: a) l'attivita' oraria settimanale di ciascun educatore con bambini non deve superare le 33 ore settimanali; b) le residue ore settimanali costituiscono un monte ore da utilizzare, sulla base degli accordi decentrati, esclusivamente per le attivita' connesse all'organizzazione degli interventi, alla gestione sociale, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale. Il rapporto educatore-bambini nelle scuole per l'infanzia non deve essere superiore a 1/25. In presenza di bambini portatori di handicaps occorre abbassare il rapporto in relazione alla gravita' dei casi o prevedere l'insegnante di appoggio. Negli asili nido la determinazione del rapporto educatori-bambini e' demandata agli accordi decentrati in sede regionale, nel quadro della normativa regionale in materia. In questo settore di attivita' sono salvaguardate e mantenute quelle situazioni che a livello di territorio o di ente avessero gia' applicato il trattamento economico e giuridico del personale docente della scuola statale. Per il servizio di mensa valgono le norme previste per la generalita' del personale. Per il personale docente degli enti locali utilizzato nelle scuole elementari statali per attivita' integrate di sostegno e di tempo pieno, e che e' ancora in condizioni di fuori ruolo, le parti confermano l'impegno prioritario di superare le forme di precariato sulla base delle disponibilita' consentite dalle norme vigenti".