Art. 50.
        Personale delle istituzioni scolastiche ed educative

  1. Fermo restando l'orario di lavoro di cui all'art. 36 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 347/83, per il personale addetto
alle  istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali,
e  dagli  altri  enti  di  cui  al  precedente art. 1, nonche' per il
personale  docente  delle  scuole  di  ogni ordine e grado dipendenti
dagli  enti  locali  di cui al precedente art. 1, ma impiegato presso
istituti    statali    (assistenti    di    cattedra   o   insegnanti
tecnico-pratici,  decenti  professionali  ecc.) anche con funzioni di
attivita' integrative si stabilisce quanto segue:
    le  settimane  di attivita' nell'anno, sempre in rapporto diretto
degli  insegnanti  con gli alunni o studenti, devono coprire l'intero
calendario scolastico;
    l'orario  dell'attivita' didattica deve essere articolato in modo
da coprire l'intero arco di apertura delle scuole (24 ore settimanali
nelle  scuole  elementari, 18 ore nelle scuole medie e negli istituti
superiori);
    ulteriori   20   ore   mensili  costituiscono  un  monte  ore  da
utilizzare,  sulla  base  degli  accordi  decentrati,  per  attivita'
connesse   esclusivamente   all'organizzazione   del   lavoro,   alla
programmazione   degli   interventi,   all'attivita'   degli   organi
collegiali, all'aggiornamento professionale;
    per  il  personale  docente  degli  enti  locali utilizzato nelle
scuole  elementari  statali  per attivita' integrate di sostegno e di
tempo pieno, che risulta ancora in posizione di fuori ruolo, le parti
confermano  l'impegno  prioritario di superare le forme di precariato
sulla base delle disponibilita' consentite dalle norme vigenti.
 
          Nota all'art. 50:
            Il  testo  dell'art.  36  del  D.P.R.  n.  347/1983 e' il
          seguente:
            "Art.  36 (Personale addetto alle istituzioni scolastiche
          ed educative gestite dagli enti locali). - Per il personale
          insegnante  addetto  alle  istituzioni  scolastiche gestite
          dagli   enti   locali  nonche'  per  il  personale  docente
          dipendente  dagli  enti locali ma impiegato presso istituti
          statali    (assistenti    di    cattedra    o    insegnanti
          tecnico-pratici,  docenti di scuole professionali, ecc.) si
          assume   l'impegno   di  realizzare  nella  gradualita'  la
          omogeneizzazione  della normativa con quella degli analoghi
          profili professionali della scuola statale.
            In  relazione  ai processi di riforma avviati nel settore
          della  scuola statale, le parti assumono altresi' l'impegno
          di realizzare le stesse condizioni che saranno previste dai
          provvedimenti  di  riforma  della scuola statale per quanto
          concerne  le  modalita'  di  formazione ed aggiornamento di
          avanzamento professionale e di adeguamento delle normative.
            Per  il  personale  insegnante  addetto  alle istituzioni
          scolastiche  gestite  dagli  enti  locali  nonche'  per  il
          personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato
          presso   istituti   statali   (assistenti   di  cattedra  o
          insegnanti     tecnico-pratici,     docenti    di    scuole
          professionali, ecc.) si stabilisce quanto segue:
              a) l'attivita' oraria settimanale di ciascun insegnante
          con  i  bambini  e  gli  alunni non deve superare le 30 ore
          settimanali  nella  scuola  materna,  le  24  nella  scuola
          elementare  e  le  18  nella  scuola media e negli istituti
          superiori;
              b)  le  settimane  di  attivita'  nell'anno, sempre con
          rapporto  diretto  dell'insegnante  con  i  bambini  e  gli
          alunni,  non  devono  superare le 42, articolate in maniera
          tale da coprire l'intero calendario scolastico;
              c)  le  residue ore settimanali e le restanti settimane
          nell'arco  dell'anno,  decurtate  del  periodo  di  congedo
          ordinario,   costituiscono  un  monte  ore  complessivo  da
          utilizzare  nel  corso  dell'anno,  sulla  base  di accordi
          decentrati,    esclusivamente    per   attivita'   connesse
          all'organizzazione  del  lavoro,  alla programmazione degli
          interventi,  alla gestione sociale, agli organi collegiali,
          alla     formazione    permanente    e    all'aggiornamento
          professionale.
              Per   il   personale  educativo  degli  asili  nido  si
          stabilisce  quanto segue: a) l'attivita' oraria settimanale
          di  ciascun  educatore  con bambini non deve superare le 33
          ore settimanali;
              b)  le  residue  ore settimanali costituiscono un monte
          ore  da  utilizzare,  sulla  base degli accordi decentrati,
          esclusivamente per le attivita' connesse all'organizzazione
          degli  interventi,  alla  gestione sociale, alla formazione
          permanente e all'aggiornamento professionale.
              Il   rapporto   educatore-bambini   nelle   scuole  per
          l'infanzia non deve essere superiore a 1/25.
              In  presenza  di bambini portatori di handicaps occorre
          abbassare il rapporto in relazione alla gravita' dei casi o
          prevedere l'insegnante di appoggio.
              Negli   asili   nido  la  determinazione  del  rapporto
          educatori-bambini  e'  demandata agli accordi decentrati in
          sede  regionale,  nel  quadro  della normativa regionale in
          materia.
              In  questo  settore  di  attivita' sono salvaguardate e
          mantenute  quelle  situazioni che a livello di territorio o
          di  ente avessero gia' applicato il trattamento economico e
          giuridico del personale docente della scuola statale.
              Per  il servizio di mensa valgono le norme previste per
          la generalita' del personale.
              Per  il  personale docente degli enti locali utilizzato
          nelle  scuole elementari statali per attivita' integrate di
          sostegno e di tempo pieno, e che e' ancora in condizioni di
          fuori  ruolo,  le parti confermano l'impegno prioritario di
          superare   le   forme   di   precariato  sulla  base  delle
          disponibilita' consentite dalle norme vigenti".