Art. 54.
                    Organismi di gestione sociale

  1.  Sono  istituiti  organismi  di gestione sociale dei servizi, da
definirsi   con  apposito  regolamento,  in  sede  di  contrattazione
decentrata  e  tenendo  conto  delle  normative  statali  e regionali
vigenti, sia negli asili nido che nelle scuole materne.