Art. 55.
                        Norme di salvaguardia

  1. Sono salvaguardate e mantenute quelle situazioni per le quali, a
livello  di  territorio o di ente, sia stato applicato il trattamento
economico e giuridico del personale docente della scuola statale, per
tutto  il  periodo  in  cui  il  personale di cui trattasi esplica la
funzione docente.