Art. 56.
            Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica

  1.  Nei  confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo
in  via  permanente  allo  svolgimento  delle mansioni attribuitegli,
l'amministrazione  non  potra'  procedere  alla  di  lui dispensa dal
servizio  per  motivi  di  salute  prima  di aver esperito ogni utile
tentativo,  compatibilmente,  con le strutture organizzative dei vari
settori  e con le disponibilita' organiche dell'ente, per recuperarlo
al  servizio  attivo,  in  mansioni  diverse,  possibilmente affini a
quelle  proprie  del  profilo  rivestito,  appartenenti  alla  stessa
qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.
  2.  Dal  momento  del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la
dinamica  retributiva  della  nuova qualifica funzionale senza nessun
riassorbimento del trattamento in godimento.