Art. 57. Compensi ISTAT 1. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti di cui al precedente art. 1, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attivita' di settore rese in orario non di ufficio, in deroga ai limiti di cui al precedente art. 16.