Art. 57.
                           Compensi ISTAT

  1.  E'  consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri
enti  o  organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento
amministrativo,  per  il tramite degli enti di cui al precedente art.
1,  di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad
indagini  periodiche  ed  attivita'  di settore rese in orario non di
ufficio, in deroga ai limiti di cui al precedente art. 16.