Art. 6.
                              Mobilita'

  1.  Le  leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del
personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti
locali.
  2.  La  regione determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove
necessario,   con   delegazioni   rappresentative   dell'Associazione
nazionale comuni d'Italia, Unione province d'Italia, Unione nazionale
comunita'  montane  e  Unione  camere  di  commercio  il  contingente
organico  per profili professionali del personale da trasferire con i
relativi impegni finanziari.
  3.  Sulla  base delle predette determinazioni, gli enti e organismi
di  cui  sopra stabiliscono i correlati piani di mobilita' e l'elenco
del  personale  regionale,  corrispondente per profilo professionale,
previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali.
  4.  La  regione  provvede  alla corrispondente riduzione dei propri
organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono
al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
  5.  Il  personale  trasferito  conserva  la  posizione giuridica ed
economica   acquisita   all'atto   del  trasferimento,  ivi  compresa
l'anzianita' gia' maturata.
  6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad
ente  diverso,  nel  rispetto del principio che il personale segue le
funzioni  delegate, specifici accordi con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri
per il trasferimento del personale interessato.
  7.  Ferma restando la disciplina vigente della mobilita' interna ai
singoli  enti del comparto, la mobilita' esterna si attua nell'ambito
dei  posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalita' di
cui  ai  successivi  commi, fra il personale dipendente degli enti di
cui all'art. 1 del presente decreto.
  8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei
posti   di   ruolo  organico  che  possono  essere  coperti  mediante
trasferimento,  non  deve  superare  il  5% dei posti disponibili per
concorso pubblico.
  9.  Entro  il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione
decentrata a livello di singolo ente, vengono individuati i posti e i
profili professionali ricopribili mediante mobilita' ed i criteri per
la formazione delle graduatorie.
  10.  I  criteri  di  cui  sopra  dovranno  tener  conto  dei titoli
professionali,  dell'anzianita'  di  servizio,  della  situazione  di
famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
  11.  Nelle  graduatorie  e'  comunque  data  precedenza assoluta al
personale  che  nell'ente  di  appartenenza  si  trovi  in  posizione
soprannumeraria, ovvero in disponibilita'.
  12.  La  mobilita'  puo'  attuarsi  per  posti  di  ruolo vacanti e
disponibili  appartenenti  alla  stessa  qualifica  funzionale  ed al
medesimo profilo professionale.
  13.  Gli  enti  destinatari  del  presente decreto trasmettono alle
rispettive  regioni,  entro  il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco
distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare
a mobilita' di cui al comma precedente.
  14.   L'ente   regione   provvede,   entro   trenta   giorni,  alla
pubblicazione   sul   proprio   Bollettino  ufficiale  degli  elenchi
pervenuti.
  15.  Le camere di commercio trasmetteranno altresi' l'elenco di cui
al  precedente tredicesimo comma al Ministero dell'industria che, con
gli   stessi   termini  e  modalita'  di  cui  ai  commi  precedenti,
provvedera' alla pubblicazione nel proprio Bollettino ufficiale.
  16.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione, gli interessati
dovranno   presentare   all'ente,   presso  cui  aspirano  ad  essere
trasferiti,  documentata  e  motivata  istanza,  con allegato assenso
dell'amministrazione di provenienza.
  17.  Le  operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto
il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.
  18.  I  posti  segnalati  per  la  mobilita'  per  i quali non sono
pervenute  domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie
di reclutamento.
  19.   L'utilizzazione   della  mobilita'  nelle  forme  di  cui  ai
precedenti  commi  e'  facolta'  degli  enti  per  quanto concerne le
qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente ed i profili
professionali  di  ottava  qualifica aventi responsabilita' di unita'
organica.
  20.   Oltre   alla   mobilita'   di  cui  sopra  e'  consentito  il
trasferimento   del   personale  tra  enti  diversi,  a  domanda  del
dipendente   motivata   e  documentata  e  previa  intesa  delle  due
amministrazioni,  anche  in caso di contestuale richiesta da parte di
due  dipendenti  di corrispondente livello professionale. Dei singoli
provvedimenti  viene data preventiva informazione alle organizzazioni
sindacali.  E'  consentito altresi' il trasferimento di personale tra
gli enti destinatari del presente decreto e tra questi e gli enti del
comparto  sanita',  a  domanda  motivata e documentata del dipendente
interessato,  previa  intesa  tra  gli  enti  e contrattazione con le
organizzazioni   sindacali,  a  condizione  dell'esistenza  di  posto
vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente
di destinazione.
  21.  Per  comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere
attuata  anche  attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti
del  comparto  e  gli  enti del comparto sanita'. L'onere e' a carico
dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
  22. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme
o  regolamenti  degli enti stessi, non puo' avere durata superiore ai
dodici mesi eventualmente rinnovabile.
  23.  Il  personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e'
esente  dall'obbligo  del  periodo  di  prova, purche' abbia superato
analogo periodo presso l'ente di provenienza.
  24.  Nelle  regioni  a  statuto  speciale la tenuta dell'albo sulla
mobilita'  di  comparto  e'  affidata  al  commissario  di  Governo o
all'organo che ne svolge le funzioni per legge.