Art. 6. Mobilita' 1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali. 2. La regione determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove necessario, con delegazioni rappresentative dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, Unione province d'Italia, Unione nazionale comunita' montane e Unione camere di commercio il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari. 3. Sulla base delle predette determinazioni, gli enti e organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilita' e l'elenco del personale regionale, corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali. 4. La regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche. 5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata. 6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato. 7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilita' interna ai singoli enti del comparto, la mobilita' esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalita' di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti di cui all'art. 1 del presente decreto. 8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico. 9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilita' ed i criteri per la formazione delle graduatorie. 10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianita' di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio. 11. Nelle graduatorie e' comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilita'. 12. La mobilita' puo' attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale. 13. Gli enti destinatari del presente decreto trasmettono alle rispettive regioni, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilita' di cui al comma precedente. 14. L'ente regione provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione sul proprio Bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti. 15. Le camere di commercio trasmetteranno altresi' l'elenco di cui al precedente tredicesimo comma al Ministero dell'industria che, con gli stessi termini e modalita' di cui ai commi precedenti, provvedera' alla pubblicazione nel proprio Bollettino ufficiale. 16. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'ente, presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza. 17. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno. 18. I posti segnalati per la mobilita' per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento. 19. L'utilizzazione della mobilita' nelle forme di cui ai precedenti commi e' facolta' degli enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilita' di unita' organica. 20. Oltre alla mobilita' di cui sopra e' consentito il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. E' consentito altresi' il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente decreto e tra questi e gli enti del comparto sanita', a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione. 21. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanita'. L'onere e' a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente. 22. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore ai dodici mesi eventualmente rinnovabile. 23. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova, purche' abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza. 24. Nelle regioni a statuto speciale la tenuta dell'albo sulla mobilita' di comparto e' affidata al commissario di Governo o all'organo che ne svolge le funzioni per legge.