Art. 60.
                             Bilinguismo

  1.  Al personale in servizio negli enti di cui al precedente art. 1
aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta o
negli  enti  di cui allo stesso art. 1, in cui vige istituzionalmente
con  carattere  di obbligatorieta' il sistema del bilinguismo, aventi
sede   in  altre  regioni  a  statuto  speciale,  e'  attribuita  una
indennita'  di  bilinguismo,  collegata  alla professionalita', nella
stessa  misura e con le stesse modalita' previste per il personale in
servizio  negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale
Trentino-Alto Adige.