Art. 60. Bilinguismo 1. Al personale in servizio negli enti di cui al precedente art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta o negli enti di cui allo stesso art. 1, in cui vige istituzionalmente con carattere di obbligatorieta' il sistema del bilinguismo, aventi sede in altre regioni a statuto speciale, e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.