Art. 63.
                            Case da gioco

  1.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  un'apposita commissione, istituita presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
presieduta   dal   Ministro   per   la  funzione  pubblica  o  da  un
Sottosegretario  da  lui  delegato e costituita da rappresentanti del
Ministero  dell'Interno,  del Ministero del tesoro, del Ministero del
turismo e dello spettacolo, dell'ANCI, delle regioni interessate e da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito  nel presente decreto, provvedera' a definire un regolamento
tipo sui servizi speciali di controllo.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 34 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  347/83, allo stesso articolo viene
aggiunto il seguente comma:
  "Agli  incaricati  al  controllo  nelle  case  da gioco, non aventi
facolta'  decisionali  in materia di pagamenti di opportunita', viene
attribuita la settima qualifica funzionale".
 
          Nota all'art. 63:
            Il  testo  dell'art.  34  del  D.P.R.  n.  347/1983 e' il
          seguente:
            "Art.  34  (Personale  addetto alle case da gioco). - Per
          quanto  attiene  al  personale dipendente dagli enti locali
          addetto  alle case da gioco, tenuto conto della particolare
          professionalita'  che  non  rientra  nei  servizi propri di
          istituto   dell'ente,   viene   conservato  il  trattamento
          economico  nella dinamica e nelle componenti attuali, fatti
          salvi i benefici derivanti dal presente accordo.
            Agli  incaricati al controllo nelle case da gioco, aventi
          facolta'   decisionale   in   materia   di   pagamenti   di
          opportunita', viene attribuita l'8ยช qualifica funzionale".