Art. 63. Case da gioco 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro per la funzione pubblica o da un Sottosegretario da lui delegato e costituita da rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero del tesoro, del Ministero del turismo e dello spettacolo, dell'ANCI, delle regioni interessate e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, provvedera' a definire un regolamento tipo sui servizi speciali di controllo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, allo stesso articolo viene aggiunto il seguente comma: "Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, non aventi facolta' decisionali in materia di pagamenti di opportunita', viene attribuita la settima qualifica funzionale".
Nota all'art. 63: Il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 347/1983 e' il seguente: "Art. 34 (Personale addetto alle case da gioco). - Per quanto attiene al personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco, tenuto conto della particolare professionalita' che non rientra nei servizi propri di istituto dell'ente, viene conservato il trattamento economico nella dinamica e nelle componenti attuali, fatti salvi i benefici derivanti dal presente accordo. Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, aventi facolta' decisionale in materia di pagamenti di opportunita', viene attribuita l'8ยช qualifica funzionale".