Art. 64.
                        Trattamento a regime

  1.  Al personale destinatario del presente decreto iscritto a forme
esclusive,  sostitutive  od  esonerative  dell'assicurazione generale
obbligatoria,  che  cessa  dal  servizio per raggiunti limiti di eta'
ovvero  per  decesso  o  per  inabilita' permanente assoluta, i nuovi
stipendi  hanno  effetto  sul  trattamento  di pensione negli importi
effettivamente  corrisposti  alla  data  di cessazione dal servizio e
nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988,
con decorrenza dalle date medesime.