Art. 65. (Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Nota all'art. 65: L'art. 2 della legge n. 324/1959 reca norme sulla concessione dell'indennita' integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili.