Art. 65.

  (Il  presente  articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte
dei conti).
 
          Nota all'art. 65:
            L'art.  2  della  legge  n.  324/1959  reca  norme  sulla
          concessione   dell'indennita'   integrativa   speciale   ai
          titolari  di  pensioni  ordinarie  o  di assegni vitalizi a
          carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello
          Stato  o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il
          culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta'
          di  Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e
          degli Archivi notarili.