Art. 67.
                          Patrocinio legale

  1.  L'ente,  anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi  l'apertura  di un procedimento di responsabilita' civile o
penale   nei  confronti  di  un  suo  dipendente  per  fatti  o  atti
direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento
dei  compiti  d'ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione che
non  sussista  conflitto  di  interessi,  ogni  onere  di  difesa sin
dall'apertura  del procedimento facendo assistere il dipendente da un
legale di comune gradimento.
  2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con
dolo  o  con  colpa  grave, l'ente ripetera' dal dipendente tutti gli
oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.