Art. 68.
                                Mensa

  1.   Il  servizio  di  mensa  e'  gratuito  per  il  personale  che
contestualmente  e'  tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza
ai  minori  ed  il tempo relativo e' valido a tutti gli effetti anche
per il completamento dell'orario di servizio.
  2.  Analoga  disciplina  trova applicazione anche nei confronti del
personale degli enti per il diritto allo studio universitario che sia
tenuto  a  consumare  i  pasti  in  orari  particolari e disagiati in
relazione alla erogazione dei servizi di mensa.