Art. 68. Mensa 1. Il servizio di mensa e' gratuito per il personale che contestualmente e' tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo e' valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio. 2. Analoga disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale degli enti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa.