Art. 69.
                        Professionisti legali

  1.  Fermi  restando  gli  inquadramenti  nei  profili professionali
previsti  dalla normativa vigente ai professionisti legali degli enti
destinatari  del  presente  decreto, al conseguimento rispettivamente
della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, e' riconosciuto
un  compenso  pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel
precedente art. 33 da aggiungere al salario di anzianita'.
  2.  Al  predetto  personale  spettano altresi' i compensi di natura
professionale  previsti  dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578,
recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.
 
          Nota all'art. 69:
            Il  R.D.L.  n.  1578/1933  concerne  l'ordinamento  delle
          professioni di avvocato e di procuratore.