Art. 69. Professionisti legali 1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai professionisti legali degli enti destinatari del presente decreto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, e' riconosciuto un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel precedente art. 33 da aggiungere al salario di anzianita'. 2. Al predetto personale spettano altresi' i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.
Nota all'art. 69: Il R.D.L. n. 1578/1933 concerne l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.