Art. 7. Pari opportunita' 1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici. 2. Per consentire una reale parita' uomini-donne, verranno istituiti presso i singoli enti, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita' che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.