Art. 7.
                          Pari opportunita'

  1.  Al  fine  di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una
reale  parita'  tra  uomini e donne all'interno del comparto, saranno
definiti,   con  la  contrattazione  decentrata,  interventi  che  si
concretizzino in "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
  2.   Per   consentire  una  reale  parita'  uomini-donne,  verranno
istituiti   presso  i  singoli  enti,  con  la  partecipazione  delle
organizzazioni  sindacali, appositi comitati per le pari opportunita'
che  propongano  misure  adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunita'   e   relazionino,  almeno  una  volta  all'anno,  sulle
condizioni  oggettive  in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle
attribuzioni,   alle   mansioni,  alla  partecipazione  ai  corsi  di
aggiornamento, ai nuovi ingressi.