Art. 71. Area di vigilanza 1. Le attivita' dell'area di vigilanza (istruttore) ricompresa nella sesta qualifica funzionale di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 sono cosi' integrate: I compiti consistono nell'istruzione di pratiche connesse all'attivita' di polizia locale che implicano conoscenza ed applicazione di leggi, regolamenti e nella redazione di relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di specie, predisposizioni di atti nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale, che comportano un'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima. Puo' comportare l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita' svolte dagli appartenenti alle qualifiche inferiori nonche' l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio. 2. I compiti della presente qualifica funzionale assorbono anche quelli propri della qualifica inferiore.
Nota all'art. 71: L'allegato A al D.P.R. n. 347/1983 elenca le qualifiche funzionali nelle quali e' ripartito il personale dipendente dagli enti locali.