Art. 71.
                          Area di vigilanza

  1.  Le  attivita'  dell'area  di  vigilanza (istruttore) ricompresa
nella  sesta  qualifica  funzionale di cui all'allegato A del decreto
del Presidente della Repubblica n. 347/83 sono cosi' integrate:

  I   compiti   consistono   nell'istruzione   di  pratiche  connesse
all'attivita'   di   polizia   locale  che  implicano  conoscenza  ed
applicazione  di  leggi,  regolamenti e nella redazione di relazioni,
rapporti  giudiziari  ed amministrativi di specie, predisposizioni di
atti   nei   settori:   edilizio,   commerciale,   urbanistico  e  di
infortunistica  stradale,  che comportano un'elaborazione di dati che
implicano  conoscenza  tecnico-giuridica  ed  autonomia operativa nel
rispetto delle direttive di massima. Puo' comportare l'organizzazione
ed  il  coordinamento  delle attivita' svolte dagli appartenenti alle
qualifiche  inferiori  nonche'  l'uso  di strumenti tecnici di lavoro
anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio.
  2.  I  compiti  della presente qualifica funzionale assorbono anche
quelli propri della qualifica inferiore.
 
          Nota all'art. 71:
            L'allegato  A  al D.P.R. n. 347/1983 elenca le qualifiche
          funzionali nelle quali e' ripartito il personale dipendente
          dagli enti locali.