Art. 75. Accordo intercompartimentale 1. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 28 marzo 1983, n. 93, sono demandate alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie: a) disciplina concernente l'utilizzazione delle 150 ore di studio; b) disciplina del congedo ordinario; c) disciplina del congedo straordinario; d) disciplina dell'aspettativa; e) disciplina del trattamento di missione; f) disciplina del trattamento di trasferimento; g) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali; h) inserimento nella tredicesima mensilita' della quota i.i.s. di L. 48.400. 2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.
Nota all'art. 75: Il testo dell'art. 12, primo comma, della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente: "Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro".