Art. 75.
                    Accordo intercompartimentale

  1.  Ai  sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 28 marzo 1983,
n.     93,    sono    demandate    alla    prossima    contrattazione
intercompartimentale le seguenti materie:
    a)  disciplina  concernente  l'utilizzazione  delle  150  ore  di
studio;
    b) disciplina del congedo ordinario;
    c) disciplina del congedo straordinario;
    d) disciplina dell'aspettativa;
    e) disciplina del trattamento di missione;
    f) disciplina del trattamento di trasferimento;
    g) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
    h) inserimento nella tredicesima mensilita' della quota i.i.s. di
L. 48.400.
  2.  In  attesa  della nuova disciplina resta in vigore la normativa
attualmente vigente nelle suindicate materie.
 
          Nota all'art. 75:
            Il  testo  dell'art.  12,  primo  comma,  della  legge n.
          93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
            "Fermo  restando  quanto disposto dal precedente articolo
          2,   al  fine  di  pervenire  alla  omogeneizzazione  delle
          posizioni   giuridiche   dei   dipendenti  delle  pubbliche
          amministrazioni,  sono  disciplinate mediante accordo unico
          per  tutti  i comparti specifiche materie concordate tra le
          parti.  In  particolare:  le  aspettative,  i  congedi  e i
          permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le
          ferie,  il  regime  retributivo di attivita' per qualifiche
          funzionali   uguali   o   assimilate,   i   criteri  per  i
          trasferimenti  e  la mobilita', i trattamenti di missione e
          di   trasferimento  nonche'  i  criteri  per  la  eventuale
          concessione    di    particolari    trattamenti   economici
          integrativi,  rigorosamente collegati a specifici requisiti
          e contenuti delle prestazioni di lavoro".