Art. 76.
                              Verifica

  1.  Con  cadenza  annuale; di regola entro il mese di settembre, le
delegazioni   stipulanti  l'accordo  recepito  nel  presente  decreto
effettueranno  una  verifica  sullo  stato di attuazione dell'accordo
stesso   in   ogni   sua   parte  con  particolare  riferimento  alla
programmazione di lavoro e degli orari, ai piani di produttivita', ai
criteri   di  incentivazione,  al  funzionamento,  all'efficacia  dei
servizi in favore dell'utenza ed alla pari opportunita'.
  2.  Sulla  base  dei risultati delle precedenti verifiche, le parti
potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione
indicata  dall'art.  16  della  legge  quadro sul pubblico impiego 29
marzo  1983,  n.  93,  o  da  porre  a  base  di iniziative dirette a
rimuovere  eventuali  ostacoli  alla compiuta e tempestiva attuazione
delle intese.
 
          Nota all'art. 76:
            Il  testo  dell'art.  16  della  legge  n.  93/1983 e' il
          seguente:
            "Art.  16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al
          Parlamento  di  cui  all'articolo 30 della legge 28 ottobre
          1970,  n.  775; si riferisce anche circa l'attuazione degli
          accordi,  la  produttivita',  le  disfunzioni,  i tempi e i
          costi   dell'azione  amministrativa,  il  confronto  con  i
          rapporti  di  lavoro  nel  settore  privato,  e si avanzano
          eventuali  proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
          di    accordo   sindacale   entro   trenta   giorni   dalla
          formulazione.
            La  relazione  e'  allegata alla relazione previsionale e
          programmatica  di  cui all'articolo 15 della legge 5 agosto
          1978, n. 468.
            Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della
          nuova  normativa, la relazione previsionale e programmatica
          di  cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita
          relazione  programmatica di settore riguardante gli accordi
          in via di stipulazione".