Art. 76. Verifica 1. Con cadenza annuale; di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito nel presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione di lavoro e degli orari, ai piani di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento, all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza ed alla pari opportunita'. 2. Sulla base dei risultati delle precedenti verifiche, le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.
Nota all'art. 76: Il testo dell'art. 16 della legge n. 93/1983 e' il seguente: "Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".