Art. 77. Norma finale e di rinvio 1. Limitatamente a quelle regioni che non hanno ancora provveduto all'espletamento dei concorsi speciali conseguenti alla ristrutturazione; viene confermata la validita' dell'art. 20 dell'accordo 1983-85. 2. Per le regioni che non abbiano provveduto all'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, per ritardi dovuti alla definizione della legge che ha recepito l'accordo 1983-85 ed alle procedure attuative si riconfermano in sede di prima applicazione i criteri e le modalita' dell'accordo citato. 3. Limitatamente alle regioni Puglia, Campania e Calabria che non hanno ancora adottato le leggi di riorganizzazione in applicazione alla disciplina dell'accordo del 29 aprile 1983, le indennita' previste dalle lettere c) e d) del punto 10.2 (prima qualifica dirigenziale e ottava qualifica funzionale) dell'accordo medesimo, vengono corrisposte ai dipendenti in possesso delle prescritte qualifiche che in base ad atti formali di data certa, risultino investiti di funzioni di direzione di strutture istituite nell'ambito dell'ordinamento regionale con gli atti predetti oltre a quelli previsti da leggi regionali o statali. 4. L'indennita' di cui al comma precedente compete dalla data di entrata in vigore della legge di recepimento dell'accordo succitato o dalla data di effettivo affidamento dell'incarico se successivo. 5. Nell'arco di vigenza del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'accordo per le regioni 1982-84 al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, ed al decreto interministeriale 12 luglio 1982, e successive modifiche e integrazioni, non modificate dal presente decreto con esclusione delle disposizioni dei predetti atti che per loro natura rivestivano carattere transitorio. 6. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 relative all'inquadramento funzionale rimangono in vigore per quegli enti e per quelle situazioni nelle quali non sono state ancora applicate (inquadramenti provvisori, ricorsi pendenti, ritardi applicativi ecc.). Esse devono comunque venire applicate prima di attuare le disposizioni del presente decreto. Per quegli enti che non abbiano ancora applicato i precedenti accordi (decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79, decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80) questi devono venire applicati secondo la sequenza logico-temporale con la quale sono stati approvati. 7. Il personale delle camere di commercio che sia risultato idoneo nelle graduatorie formulate dalle commissioni giudicatrici a conclusione delle prove selettive per l'accesso alle qualifiche funzionali superiori, ai sensi dell'art. 18 del precedente accordo che non sia stato ancora inquadrato ai sensi dello stesso art. 18 e' inquadrato anche in soprannumero nella nuova qualifica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale idoneo, per il quale invece sussisteva la disponibilita' di posti, e' inquadrato nella qualifica funzionale superiore dal 1 gennaio 1985, ovvero, dalla data successiva sotto la quale si e' verificata la vacanza. 8. Il presente decreto si applica anche negli enti comunali di assistenza della Sardegna, nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non di carattere prevalentemente ospedaliero e non ancora disciolte, nonche' al personale di ruolo dei laboratori chimici merceologici delle aziende commerciali del porto gestite dalla camera di commercio di Livorno e del deposito franco gestito dalla camera di commercio di Genova. 9. Al personale degli II.AA.CC.PP. continuano ad applicarsi i meccanismi in materia di incentivi alla produttivita' previsti dagli articoli 86, 87 del contratto di lavoro 83-85, sino al 31 dicembre 1987. 10. Resta ferma la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1169/84 per i consorzi tra enti locali. 11. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sara' costituita una commissione paritetica che avra' il compito di presentare entro sei mesi dal suo insediamento un testo unico di tutta la normativa vigente contenuta nei diversi decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli accordi delle categorie indicate nel precedente art. 1.
Note all'art. 77: - Il testo dell'art. 20 dell'accordo 1983-85 per il personale regionale e' il seguente: "20 - CONCORSI SPECIALI. In occasione delle operazioni di ristrutturazione degli enti in attuazione del presente accordo, sulla base delle leggi regionali di organizzazione ed anche per un definitivo riequilibrio della applicazione degli istituti normativi dei precedenti accordi, almeno il 50% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dal presente accordo dalla 2ª alla 8ª e' coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianita' di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza. I concorsi debbono essere indetti entro il periodo di validita' del presente accordo. Le regioni che debbono ancora attuare le leggi di prima organizzazione possono ricoprire i posti disponibili tramite concorso interno riservato al personale in servizio fino al 100%". - Per il testo del punto 10.2 del predetto accordo si veda nelle note all'art. 33.