Art. 77.
                      Norma finale e di rinvio

  1.  Limitatamente  a quelle regioni che non hanno ancora provveduto
all'espletamento    dei    concorsi    speciali    conseguenti   alla
ristrutturazione;   viene   confermata   la  validita'  dell'art.  20
dell'accordo 1983-85.
  2.  Per  le  regioni  che  non abbiano provveduto all'inquadramento
nella   seconda  qualifica  dirigenziale,  per  ritardi  dovuti  alla
definizione  della  legge  che  ha recepito l'accordo 1983-85 ed alle
procedure  attuative  si riconfermano in sede di prima applicazione i
criteri e le modalita' dell'accordo citato.
  3.  Limitatamente  alle regioni Puglia, Campania e Calabria che non
hanno  ancora  adottato  le leggi di riorganizzazione in applicazione
alla  disciplina  dell'accordo  del  29  aprile  1983,  le indennita'
previste  dalle  lettere  c)  e  d)  del  punto 10.2 (prima qualifica
dirigenziale  e  ottava  qualifica funzionale) dell'accordo medesimo,
vengono  corrisposte  ai  dipendenti  in  possesso  delle  prescritte
qualifiche  che  in  base  ad  atti  formali di data certa, risultino
investiti di funzioni di direzione di strutture istituite nell'ambito
dell'ordinamento  regionale  con  gli  atti  predetti  oltre a quelli
previsti da leggi regionali o statali.
  4.  L'indennita'  di  cui al comma precedente compete dalla data di
entrata in vigore della legge di recepimento dell'accordo succitato o
dalla data di effettivo affidamento dell'incarico se successivo.
  5.   Nell'arco  di  vigenza  del  presente  decreto  continuano  ad
applicarsi  le disposizioni di cui all'accordo per le regioni 1982-84
al  decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 ed
al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, ed
al decreto interministeriale 12 luglio 1982, e successive modifiche e
integrazioni,  non  modificate  dal  presente  decreto con esclusione
delle  disposizioni dei predetti atti che per loro natura rivestivano
carattere transitorio.
  6.  Le  norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83
relative  all'inquadramento funzionale rimangono in vigore per quegli
enti  e  per  quelle  situazioni  nelle  quali  non sono state ancora
applicate   (inquadramenti   provvisori,  ricorsi  pendenti,  ritardi
applicativi  ecc.).  Esse  devono  comunque venire applicate prima di
attuare le disposizioni del presente decreto. Per quegli enti che non
abbiano ancora applicato i precedenti accordi (decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 191/79, decreto del Presidente della Repubblica
n.  810/80)  questi  devono  venire  applicati  secondo  la  sequenza
logico-temporale con la quale sono stati approvati.
  7.  Il personale delle camere di commercio che sia risultato idoneo
nelle   graduatorie   formulate   dalle  commissioni  giudicatrici  a
conclusione  delle  prove  selettive  per  l'accesso  alle qualifiche
funzionali  superiori,  ai  sensi dell'art. 18 del precedente accordo
che  non sia stato ancora inquadrato ai sensi dello stesso art. 18 e'
inquadrato  anche  in  soprannumero nella nuova qualifica a decorrere
dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Il personale
idoneo, per il quale invece sussisteva la disponibilita' di posti, e'
inquadrato  nella  qualifica funzionale superiore dal 1 gennaio 1985,
ovvero,  dalla  data  successiva  sotto  la quale si e' verificata la
vacanza.
  8.  Il  presente  decreto  si  applica anche negli enti comunali di
assistenza  della Sardegna, nelle istituzioni pubbliche di assistenza
e  beneficenza  non  di  carattere  prevalentemente ospedaliero e non
ancora  disciolte,  nonche'  al  personale  di  ruolo  dei laboratori
chimici  merceologici  delle  aziende  commerciali  del porto gestite
dalla  camera  di  commercio di Livorno e del deposito franco gestito
dalla camera di commercio di Genova.
  9.  Al  personale  degli  II.AA.CC.PP.  continuano  ad applicarsi i
meccanismi  in materia di incentivi alla produttivita' previsti dagli
articoli  86,  87  del contratto di lavoro 83-85, sino al 31 dicembre
1987.
  10. Resta ferma la normativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1169/84 per i consorzi tra enti locali.
  11.  Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione pubblica, sara' costituita una commissione paritetica
che   avra'   il  compito  di  presentare  entro  sei  mesi  dal  suo
insediamento  un  testo unico di tutta la normativa vigente contenuta
nei  diversi  decreti del Presidente della Repubblica ricettivi degli
accordi delle categorie indicate nel precedente art. 1.
 
          Note all'art. 77:
            -  Il  testo  dell'art.  20  dell'accordo  1983-85 per il
          personale regionale e' il seguente:
            "20 - CONCORSI SPECIALI.
            In  occasione  delle operazioni di ristrutturazione degli
          enti  in  attuazione del presente accordo, sulla base delle
          leggi   regionali   di   organizzazione  ed  anche  per  un
          definitivo  riequilibrio  della applicazione degli istituti
          normativi  dei  precedenti accordi, almeno il 50% dei posti
          vacanti  nelle  qualifiche funzionali previste dal presente
          accordo  dalla  2ª  alla  8ª  e'  coperto mediante concorsi
          interni   per   titoli  ed  esami  riservati  al  personale
          inquadrato  nel  livello  immediatamente  inferiore con una
          anzianita'  di  servizio  di  almeno  tre  anni nel livello
          medesimo  ed in possesso del titolo di studio richiesto per
          il livello di appartenenza.
            I  concorsi  debbono  essere  indetti entro il periodo di
          validita' del presente accordo.
            Le  regioni  che debbono ancora attuare le leggi di prima
          organizzazione   possono   ricoprire  i  posti  disponibili
          tramite concorso interno riservato al personale in servizio
          fino al 100%".
            -  Per  il  testo  del punto 10.2 del predetto accordo si
          veda nelle note all'art. 33.