Art. 79.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 13 maggio 1987

                               COSSIGA

                              FANFANI,  Presidente  del Consiglio dei
                                Ministri
                              PALADIN,   Ministro   per  la  funzione
                                pubblica  e  Ministro  per gli affari
                                regionali
                              GORIA,   Ministro   del  tesoro  e,  ad
                                interim,   del   bilancio   e   della
                                programmazione economica
                              SCALFARO, Ministro dell'interno
                              PIGA, Ministro dell'industria, del
                                commercio e dell'artigianato
                              GORRIERI,  Ministro  del lavoro e della
                                previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1987
  Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 9, con esclusione di:
  art.  4,  commi 1, 3, 4, e 5; art 10; art. 20; art. 21, commi 3, 4,
  5, 6, e 7; art. 26, comma 3; art. 38; articoli 42, 43, 44 e 45;
  art.  46,  commi  1;  art. 48, comma 4; art. 65; art. 72;, ai sensi
  della  delibera n. 1804 della sezione di controllo in data 3 luglio
  1987.