Art. 79. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 maggio 1987 COSSIGA FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per la funzione pubblica e Ministro per gli affari regionali GORIA, Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica SCALFARO, Ministro dell'interno PIGA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1987 Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 9, con esclusione di: art. 4, commi 1, 3, 4, e 5; art 10; art. 20; art. 21, commi 3, 4, 5, 6, e 7; art. 26, comma 3; art. 38; articoli 42, 43, 44 e 45; art. 46, commi 1; art. 48, comma 4; art. 65; art. 72;, ai sensi della delibera n. 1804 della sezione di controllo in data 3 luglio 1987.