Art. 8.
                            Produttivita'

  1.   Per   il   conseguimento   degli  obiettivi  di  miglioramento
dell'efficacia  e dell'efficienza delle amministrazioni, ciascun ente
istituisce,  a  partire  dal  bilancio  1987, un apposito capitolo di
spesa (fondo di produttivita') alimentato:
    dai  fondi  straordinari  previsti  dall'art.  14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte
salari);
    da   una  quota  pari  al  valore  di  18  ore  pro-capite  dello
straordinario  da  dedurre dal tetto previsto nel successivo art. 16,
terzo comma;
    dal  50%  delle  economie  di  gestione  individuate  con criteri
oggettivi,  nonche'  da  quelle  previste  dal combinato disposto del
comma  8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art.
8, comma nono, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal
computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita'
di  personale;  tali  variazioni saranno valutate nella redazione del
piano annuale d'occupazione.
  2.  Con  l'utilizzazione  del  fondo  di  cui  al precedente comma,
obiettivo   primario   degli   enti   e'  quello  di  incentivare  la
programmazione  del  lavoro  delle  singole strutture e di tendere al
coinvolgimento  dei  lavoratori  nel processo di riorganizzazione del
lavoro  intervenendo  contestualmente  sulle strutture organizzative,
sulle  procedure,  sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando
l'attivita'  amministrativa  anche  alla verifica dei risultati ed al
controllo di gestione.
  3.  Gli  enti di media e grande dimensione si doteranno di appositi
uffici  di  organizzazione  e metodi e nuclei di valutazione ai sensi
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13
(amministrazione-sindacati)  che,  servendosi eventualmente di centri
specializzati    anche   esterni   all'amministrazione,   definiranno
l'impostazione   complessiva   di  progetti  di  produttivita'  e  ne
verificheranno  periodicamente  l'attuazione ed i risultati; con tali
strumenti   si   provvedera'  altresi'  allo  studio  di  particolari
sperimentazioni, con particolare riferimento:
    all'individuazione   di   indicatori   di   produttivita',  anche
differenziati, in relazione alle tipologie di attivita' realizzate;
    all'individuazione  di  aree  particolarmente  significative come
microrealizzazione   di   processi   di   riorganizzazione   -   alla
progettazione   per  obiettivi  selezionati  in  relazione  priorita'
individuate dagli organi degli enti.
  4. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttivita'
previsti  dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.
347/83,  dal  punto  15  dell'accordo  1983/85 per il personale delle
regioni,  dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.
665/1984    ed    in   attesa   dell'attuazione   dei   processi   di
riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita' saranno
corrisposti  -  previo  accordo decentrato - a partire dall'esercizio
finanziario  1987  (fatte  salve  le  procedure  e  gli  accordi gia'
realizzati  purche'  non  in  contrasto  con le presenti indicazioni)
sulla  base  di  programmi  e  progetti  obiettivo  predisposti dalle
strutture interne che l'ente approvera'.
  In  sede  di  prima applicazione i progetti ed i programmi dovranno
essere  richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  5. Ferma restando l'approvazione da parte dell'ente dei programmi e
dei progetti di produttivita' predisposti dalle strutture interne, la
verifica  a  regime  della  produttivita'  viene  effettuata  con  le
procedure di cui sopra sulle stesse singole unita' organizzative ed i
relativi   compensi   incentivanti   sono  corrisposti  ad  obiettivo
programmato  raggiunto,  tenendo  conto della capacita' programmatica
progettuale  degli  uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed
il   livello   di  professionalita',  ma  anche  delle  capacita'  di
iniziativa   e  dell'impegno  partecipativo  alla  realizzazione  dei
progetti  o  attivita';  la  valutazione  di  questi  ultimi elementi
compete  al  dirigente  o  ai  dirigenti responsabili di progetti e/o
dell'unita'  organizzativa,  sulla  base  di  criteri precedentemente
individuati.
  6.   Tutta  la  materia  della  produttivita'  afferente  a  piani,
progetti-obiettivo, attivita', la loro verifica attuativa, i criteri,
le  forme  e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti sono
oggetto di contrattazione decentrata.
  7.  Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e in
seguito  periodicamente  gli  enti  compiranno  con le organizzazioni
sindacali   di   comparto   e   con  le  confederazioni  maggiormente
rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli
utenti   individuate   d'intesa   con  la  parte  pubblica,  bilancio
dell'attivita'  di  programmazione  svolta,  dei  risultati ottenuti,
degli  eventuali  ostacoli  incontrati, allo scopo di rimuoverli e di
dare  piena  attuazione  allo  spirito  e  alla  lettera delle intese
intercompartimentali   e   di  comparto  tendenti  ad  accrescere  la
produttivita',     l'efficienza     e    l'efficacia    dell'adozione
amministrativa.
 
          Note all'art. 8:
            -  Il  testo  dell'art.  14  del D.P.R. n. 13/1983 (Norme
          risultanti    dalla    disciplina   prevista   dall'accordo
          intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro
          sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) e' il seguente:
              "Art.  14 (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di
          promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del
          lavoro  e di favorire i necessari processi di innovazione e
          di  riorganizzazione  dei  servizi  -  anche in relazione a
          progetti  finalizzati  al recupero di efficienza e qualita'
          delle  prestazioni  -  al  fine  altresi' di realizzare una
          maggiore  fruibilita'  dei  servizi in favore dei cittadini
          utenti,  si  costituira'  per  ciascun comparto un fondo di
          incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico
          del   bilancio  dello  Stato  e  aggiuntiva  rispetto  agli
          ammontari  definiti  nel successivo art. 15, dello 0,80 per
          cento   del  monte  salari  relativo  a  ciascun  ente,  da
          iscrivere    annualmente    a    decorrere   dall'esercizio
          finanziario  1987  nei  bilanci  dei  singoli  enti  e  con
          eventuali   quote   di  lavoro  straordinario  e  di  altre
          eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto.
            2.  Tale  fondo,  da  gestire  in  sede di contrattazione
          decentrata,   a   norma   degli  articoli  11  e  14  della
          legge-quadro  sul  pubblico  impiego  29 marzo 1983, n. 93,
          sulla  base  di criteri stabiliti nell'accordo di comparto,
          dovra'  concorrere  a  finanziare  gli  oneri  derivanti da
          processi  di mobilita' e turnazione, nonche' riconoscimenti
          retributivi  conseguenti  alla  realizzazione  di  progetti
          speciali di produttivita' e a incrementi di efficienza".
            -  Il testo dell'art. 23, comma 8, della legge n. 41/1986
          (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
              "8.  A  decorrere  dal  periodo  di  paga in corso al 1
          gennaio  1987, le economie derivanti dalla cessazione della
          corresponsione  dei  trattamenti  di famiglia, ai sensi del
          presente   articolo,  restano  acquisite,  limitatamente  a
          quelle  relative  agli  enti pubblici, a favore dei bilanci
          degli enti stessi".
            -  Il testo dell'art. 8, comma 9, della legge n. 910/1986
          (Legge finanziaria 1987) e' il seguente:
              "9.  Le  economie  di  cui  all'art.  23 della legge 28
          febbraio  1986,  n. 41, sono utilizzate dagli enti pubblici
          per  il  finanziamento  del  fondo  di  incentivazione  (la
          destinare alla promozione di una piu' razionale ed efficace
          utilizzazione  del  lavoro,  nonche' a favorire i necessari
          processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi".
            -  Il  testo  dell'art.  30 del D.P.R. n. 347/1983 (Norme
          risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo del 29
          aprile  1983 per il personale dipendente degli enti locali)
          e' il seguente:
              "Art  30.  - (Compensi incentivanti la produttivita). -
          Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  miglioramento
          dell'efficacia  e  dell'efficienza  delle  amministrazioni,
          sono  istituiti, in via sperimentale, per l'arco di vigenza
          del    presente    accordo,    compensi   incentivanti   la
          produttivita'.
            La  previsione  dei compensi di cui al precedente comma e
          subordinata  alla  rilevazione dei livelli di produttivita'
          in  essere,  alla  formulazione  scritta  di  programmi  di
          attivita'  delle  singole unita' organiche ed alla verifica
          dei risultati.
            A  tal  fine gli enti si impegnano a costituire, anche in
          forma   consortile,   uffici   di   organizzazione  per  la
          determinazione   degli  standards  di  esecuzione  e  degli
          indicatori di produttivita'.
            I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi, in
          rapporto   ai   risultati   conseguiti  rispetto  a  quelli
          programmati   per   le   singole   unita'  organiche,  sono
          stabiliti, in sede di accordo decentrato, tenendo conto del
          parametro  retributivo, delle ore di presenza in servizio e
          del   rendimento,  idoneamente  verificato,  dimostrato  da
          ciascun   dipendente  nella  esecuzione  del  programma  di
          attivita'.
            La  massa  salariale  attribuibile  a  titolo di compenso
          incentivante la produttivita' e' costituita da:
              a)  quote  di salario derivanti dalla riduzione sino ad
          un  massimo  del 50% dell'importo impegnato nei capitoli di
          straordinario del monte spesa di cui al precedente art. 29,
          da determinare in sede di accordo decentrato;
              b)  economie  di esercizio nella spesa per il personale
          (depurata   degli   incrementi   conseguenti   gli  accordi
          nazionali e l'indennita' integrativa speciale) derivanti da
          processi  di  ristrutturazione che aumentino, sulla base di
          criteri   oggettivi  individuati  in  sede  decentrata,  la
          produttivita' individuale e collettiva.
            L'importo cosi' determinato si ripartisce come segue:
              50% in economie di bilancio;
              50% in premio di produttivita'".
            -  Il  testo  del  punto  15  dell'accordo 1983-85 per il
          personale regionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          207 del 29 luglio 1983, e' il seguente:
              "15 - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'.
            Per  il  conseguimento  degli  obiettivi di miglioramento
          dell'efficacia  e  dell'efficienza  delle  amministrazioni,
          sono istituiti compensi incentivanti la produttivita'.
            La  previsione  dei compensi di cui al precedente comma e
          subordinata  alla  formulazione  scritta  di  programmi  di
          attivita'  delle  singole unita' organiche ed alla verifica
          dei risultati.
            I  criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in
          rapporto   ai   risultati   conseguiti  rispetto  a  quelli
          programmati   per   le   singole   unita'  organiche,  sono
          stabiliti, in sede di accordi decentrati, tenendo conto del
          parametro  retributivo, delle ore di presenza in servizio e
          del   rendimento,  idoneamente  verificato,  dimostrato  da
          ciascun   dipendente  nella  esecuzione  del  programma  di
          attivita'.
            Il  monte  salario  attribuibile  a  titolo  di  compenso
          incentivante la produttivita' e' costituito da:
              a)   quote   di   salario   relativo  alle  50  ore  di
          straordinario   per   ciascun  dipendente  derivante  dalla
          riduzione    dell'importo   impegnato   nei   capitoli   di
          straordinario  del  monte  spese di cui al precedente punto
          14; ed eventualmente:
              b)  da  economie  di esercizio derivanti da processi di
          ristrutturazione  che  aumentino,  sulla  base  di  criteri
          oggettivi  individuati in sede decentrata, la produttivita'
          individuale e collettiva.
            Tali  economie sono verificate in sede di assestamento di
          bilancio  in data 30 novembre e non desumibili da raffronto
          tra  le  somme impegnate per spese correnti con aggiunta di
          quelle  che  si presume di impegnare nel mese di dicembre e
          quelle  previste,  tenuto  conto delle precedenti eventuali
          variazioni  in  corso di esercizio e, naturalmente, escluse
          quelle dell'assestamento.
            L'importo cosi' determinato sara' stornato a favore dello
          stanziamento    relativo   a   compensi   incentivanti   la
          produttivita' gia' inscritto al bilancio.
            Dette economie si ripartiscono come segue:
              20% in economie di bilancio;
              40% in riconversione di attrezzature;
              40% in premio di produttivita'.
            Gli  enti  si  impegnano  a  costituire,  anche  in forma
          consortile, uffici di organizzazione al fine di determinare
          standards di produttivita'".
            -  Il  testo  dell'art.  13 del D.P.R. n. 665/1984 (Norme
          risultanti  dalla disciplina prevista dall'accordo relativo
          al  rinnovo  contrattuale  per  il  periodo  1982-84 per il
          personale  dipendente  dalle  camere  di  commercio)  e' il
          seguente:
              "Art.  13  (Incentivi  alla  produttivita).  -  Per  le
          esigenze   funzionali   di   ogni  singolo  ente  volte  al
          raggiungimento  di una maggiore efficienza, redditivita' ed
          economicita'  dei  servizi tale da rispondere pienamente al
          soddisfacimento  della  domanda  di  prestazioni  da  parte
          dell'utenza,  potranno  essere  attivati,  a  partire dal 1
          gennaio   1984,   compensi  incentivanti  la  produttivita'
          collegati  al livello di professionalita', alle giornate di
          effettivo  lavoro  nonche'  al  conseguimento  di obiettivi
          prefissati.
            Gli  obiettivi,  da  conseguire  sulla  base di programmi
          finalizzati,   saranno  fissati  da  ogni  singolo  ente  e
          concordati  con  le  organizzazioni  sindacali maggiormente
          rappresentative,  anche  al  fine di stabilire i carichi di
          lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento
          di ciascuna unita' operativa.
            Per  le  finalita' di cui sopra, si dovra' procedere alla
          preliminare  rilevazione  delle medie temporali dei carichi
          di  lavoro complessivi o per unita' organica, nonche' delle
          percentuali  di  copertura  degli  organici  del  personale
          addetto  e  della rilevazione del valore medio dei tempi di
          produzione dell'unita' prodotta. Le operazioni di cui sopra
          ed i relativi risultati saranno definiti con delibere della
          giunta  camerale  d'intesa  con le organizzazioni sindacali
          maggiormente rappresentative.
            Il  progetto  finalizzato  e  la  proposta  del  relativo
          compenso  complessivamente  destinato  alla  incentivazione
          della produttivita', da corrispondersi previa dimostrazione
          e  verifica dei risultati conseguiti, saranno trasmessi per
          l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
            La  somma  da  destinare annualmente al finanziamento del
          premio incentivante la produttivita' non dovra' superare il
          50%  delle  disponibilita'  esistenti al 1 gennaio 1983 nel
          capitolo    di   bilancio   relativo   alla   voce   lavoro
          straordinario.  Di  conseguenza  le predette disponibilita'
          dovranno  essere  ridotte  di  un  importo  pari  a  quello
          destinato alla produttivita'".