Art. 8. Produttivita' 1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, ciascun ente istituisce, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa (fondo di produttivita') alimentato: dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari); da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto nel successivo art. 16, terzo comma; dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonche' da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 8, comma nono, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita' di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione. 2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, obiettivo primario degli enti e' quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando l'attivita' amministrativa anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione. 3. Gli enti di media e grande dimensione si doteranno di appositi uffici di organizzazione e metodi e nuclei di valutazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (amministrazione-sindacati) che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni all'amministrazione, definiranno l'impostazione complessiva di progetti di produttivita' e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati; con tali strumenti si provvedera' altresi' allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento: all'individuazione di indicatori di produttivita', anche differenziati, in relazione alle tipologie di attivita' realizzate; all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione - alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione priorita' individuate dagli organi degli enti. 4. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttivita' previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, dal punto 15 dell'accordo 1983/85 per il personale delle regioni, dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984 ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttivita' saranno corrisposti - previo accordo decentrato - a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi gia' realizzati purche' non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti obiettivo predisposti dalle strutture interne che l'ente approvera'. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi dovranno essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Ferma restando l'approvazione da parte dell'ente dei programmi e dei progetti di produttivita' predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttivita' viene effettuata con le procedure di cui sopra sulle stesse singole unita' organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacita' programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attivita'; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili di progetti e/o dell'unita' organizzativa, sulla base di criteri precedentemente individuati. 6. Tutta la materia della produttivita' afferente a piani, progetti-obiettivo, attivita', la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti sono oggetto di contrattazione decentrata. 7. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e in seguito periodicamente gli enti compiranno con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'adozione amministrativa.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 13/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) e' il seguente: "Art. 14 (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualita' delle prestazioni - al fine altresi' di realizzare una maggiore fruibilita' dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituira' per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto. 2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovra' concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilita' e turnazione, nonche' riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttivita' e a incrementi di efficienza". - Il testo dell'art. 23, comma 8, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi". - Il testo dell'art. 8, comma 9, della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) e' il seguente: "9. Le economie di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono utilizzate dagli enti pubblici per il finanziamento del fondo di incentivazione (la destinare alla promozione di una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonche' a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi". - Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente degli enti locali) e' il seguente: "Art 30. - (Compensi incentivanti la produttivita). - Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, sono istituiti, in via sperimentale, per l'arco di vigenza del presente accordo, compensi incentivanti la produttivita'. La previsione dei compensi di cui al precedente comma e subordinata alla rilevazione dei livelli di produttivita' in essere, alla formulazione scritta di programmi di attivita' delle singole unita' organiche ed alla verifica dei risultati. A tal fine gli enti si impegnano a costituire, anche in forma consortile, uffici di organizzazione per la determinazione degli standards di esecuzione e degli indicatori di produttivita'. I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi, in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unita' organiche, sono stabiliti, in sede di accordo decentrato, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attivita'. La massa salariale attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttivita' e' costituita da: a) quote di salario derivanti dalla riduzione sino ad un massimo del 50% dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spesa di cui al precedente art. 29, da determinare in sede di accordo decentrato; b) economie di esercizio nella spesa per il personale (depurata degli incrementi conseguenti gli accordi nazionali e l'indennita' integrativa speciale) derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttivita' individuale e collettiva. L'importo cosi' determinato si ripartisce come segue: 50% in economie di bilancio; 50% in premio di produttivita'". - Il testo del punto 15 dell'accordo 1983-85 per il personale regionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 29 luglio 1983, e' il seguente: "15 - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, sono istituiti compensi incentivanti la produttivita'. La previsione dei compensi di cui al precedente comma e subordinata alla formulazione scritta di programmi di attivita' delle singole unita' organiche ed alla verifica dei risultati. I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unita' organiche, sono stabiliti, in sede di accordi decentrati, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attivita'. Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttivita' e' costituito da: a) quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spese di cui al precedente punto 14; ed eventualmente: b) da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttivita' individuale e collettiva. Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e non desumibili da raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell'assestamento. L'importo cosi' determinato sara' stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttivita' gia' inscritto al bilancio. Dette economie si ripartiscono come segue: 20% in economie di bilancio; 40% in riconversione di attrezzature; 40% in premio di produttivita'. Gli enti si impegnano a costituire, anche in forma consortile, uffici di organizzazione al fine di determinare standards di produttivita'". - Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 665/1984 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-84 per il personale dipendente dalle camere di commercio) e' il seguente: "Art. 13 (Incentivi alla produttivita). - Per le esigenze funzionali di ogni singolo ente volte al raggiungimento di una maggiore efficienza, redditivita' ed economicita' dei servizi tale da rispondere pienamente al soddisfacimento della domanda di prestazioni da parte dell'utenza, potranno essere attivati, a partire dal 1 gennaio 1984, compensi incentivanti la produttivita' collegati al livello di professionalita', alle giornate di effettivo lavoro nonche' al conseguimento di obiettivi prefissati. Gli obiettivi, da conseguire sulla base di programmi finalizzati, saranno fissati da ogni singolo ente e concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche al fine di stabilire i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento di ciascuna unita' operativa. Per le finalita' di cui sopra, si dovra' procedere alla preliminare rilevazione delle medie temporali dei carichi di lavoro complessivi o per unita' organica, nonche' delle percentuali di copertura degli organici del personale addetto e della rilevazione del valore medio dei tempi di produzione dell'unita' prodotta. Le operazioni di cui sopra ed i relativi risultati saranno definiti con delibere della giunta camerale d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il progetto finalizzato e la proposta del relativo compenso complessivamente destinato alla incentivazione della produttivita', da corrispondersi previa dimostrazione e verifica dei risultati conseguiti, saranno trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La somma da destinare annualmente al finanziamento del premio incentivante la produttivita' non dovra' superare il 50% delle disponibilita' esistenti al 1 gennaio 1983 nel capitolo di bilancio relativo alla voce lavoro straordinario. Di conseguenza le predette disponibilita' dovranno essere ridotte di un importo pari a quello destinato alla produttivita'".