Art. 9.
                           Progetti pilota

  1.  Le regioni e gli enti destinatari del presente decreto d'intesa
con  le  organizzazioni  sindacali  di  comparto  valuteranno le loro
specifiche  esigenze  operative  in  relazione  al  programma  di cui
all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 al
fine   di   predisporre   i   progetti-pilota,   compatibili  con  le
disponibilita' previste dalle emanande disposizioni in materia.
 
          Nota all'art. 9:
            Il  testo  dell'art.  13  del  D.P.R.  n.  13/1986  e' il
          seguente:
              "Art.  13  (Progetti-pilota).  -  1.  In una prima fase
          sperimentale  saranno  predisposti  alcuni  progetti-pilota
          finalizzati  al  recupero della produttivita'. Dato il loro
          carattere  sperimentale,  tali  progetti  riguarderanno  un
          numero   molto   limitato  di  amministrazioni,  anche  per
          contenere  la  spesa  di  avvio  e per rendere possibile la
          tempestiva  verifica  operativa  del  loro  svolgimento. Il
          programma  operativa  sara'  predisposto dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
          funzione  pubblica,  previe  intese  con  le Confederazioni
          sindacali  firmatarie  dell'accordo intercompartimentale di
          cui  all'art.  12  della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93,
          recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal
          Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi
          di  comparto, costituira' linea di indirizzo per le regioni
          a  statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione
          alle  specifiche  esigenze  operative  connesse con il loro
          particolare ordinamento.
            2.   Alla   formulazione,   attuazione   e  verifica  dei
          progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione
          pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati
          di  comparto e le amministrazioni interessate, che potranno
          avvalersi  anche dell'apporto di enti e istituti di provata
          esperienza  e capacita' professionale in materia di ricerca
          e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.
            3.   I   risultati   di  queste  sperimentazioni  saranno
          utilizzati   per  la  definizione  di  nuovi  standards  di
          efficienza e di produttivita' e costituiranno la base per i
          piani  di  riordino  dell'organizzazione del lavoro e delle
          strutture  interessate, orientati al migliore funzionamento
          a regime.
            4.  La  predisposizione dei progetti sara' ultimata entro
          cinque   mesi.   5.   Il   Governo  e  le  altre  pubbliche
          amministrazioni     provvederanno     a     finanziare    i
          progetti-pilota   nelle   forme   istituzionali   previste,
          eventualmente  utilizzando anche il fondo di incentivazione
          di cui al successivo art. 14".