Art. 4. Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera g), della legge n. 93/83. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tale procedura non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.