(Allegato A Codice autoregolamentazione dell'esercizio diritto di sciopero - art. 4)
                               Art. 4. 
  Si conferma il termine di  preavviso  di  giorni  quindici  di  cui
all'art. 11, comma 5, lettera g), della legge n. 93/83. 
  Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione  e  la
data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si  attiveranno
le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo  VI  decreto
del Presidente della Repubblica n. 13/86 e  da  quelle  definite  dal
contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di  tale  procedura
non  interrompe  i  termini  di   preavviso   dell'azione   sindacale
proclamata.