(Allegato A Codice autoregolamentazione dell'esercizio diritto di sciopero- art. 5)
                               Art. 5. 
  Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti: 
    cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione
delle  consultazioni  elettorali   europee,   nazionali,   regionali,
provinciali, comunali, circoscrizionali e  referendarie  nazionali  e
locali; 
    dal 23 dicembre al 7 gennaio; 
    cinque giorni prima delle festivita' pasquali e tre giorni dopo; 
    dal 10 al 20 agosto; 
    tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
il giorno del Santo patrono a livello locale; 
    il giorno di pagamento degli stipendi. 
  Scioperi  proclamati  o   in   corso   di   effettuazione   saranno
immediatamente sospesi  in  caso  di  avvenimenti  eccezionali  o  di
calamita' naturali.