Art. 5. Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti: cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali; dal 23 dicembre al 7 gennaio; cinque giorni prima delle festivita' pasquali e tre giorni dopo; dal 10 al 20 agosto; tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti; il giorno del Santo patrono a livello locale; il giorno di pagamento degli stipendi. Scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamita' naturali.