(Allegato A Codice autoregolamentazione dell'esercizio diritto di sciopero- art. 7)
                               Art. 7. 
  Il  primo  sciopero  per  qualsiasi  tipo  di  vertenza,  non  puo'
superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la
durata di una intera giornata di lavoro. 
  Ciascuno di quello successivo al primo - per la stessa  vertenza  -
non potra' superare le due giornate di lavoro. 
  Nel caso di scioperi  della  durata  inferiore  alla  giornata,  lo
sciopero si svolge in un unico  e  continuativo  periodo  riferito  a
ciascun turno di lavoro.