(Allegato A Codice autoregolamentazione dell'esercizio diritto di sciopero- art. 8)
                               Art. 8. 
  La proclamazione  dello  sciopero  di  competenza  delle  strutture
nazionali va comunicata: 
    alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della
funzione pubblica; 
    alle associazioni degli enti; 
    ai rappresentanti delle regioni. 
  Per tutti gli altri livelli di competenza  la  proclamazione  dello
sciopero va comunicata alle rispettive controparti interessate.