Art. 10. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi a disposizione della pubblica amministrazione. Saranno assicurate condizioni di funzionalita' delle attivita' che incidono sui bisogni essenziali degli utenti. A tal fine saranno assicurati - a cura dell'amministrazione competente - con appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla partecipazione allo sciopero: i servizi essenziali nei settori nei quali si rivela impossibile, senza grave pregiudizio per gli utenti, la sospensione totale delle attivita'. Si indicano come tali le seguenti attivita': stato civile: prestazioni ridotte e limitate all'accoglimento della registrazione delle nascite e delle morti; cimiteri: prestazioni ridotte limitate al trasporto e al ricevimento, e all'inumazione delle salme; vigilanza urbana: prestazioni ridotte per l'attivita' di polizia mortuaria e di pronto intervento per incidenti e per la reperibilita' delle unita' a disposizioni dell'autorita' giudiziaria; giardini zoologici e fattorie: prestazioni limitate all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali custoditi; acqua, luce, gas: prestazioni ridotte per la fornitura dei servizi alle abitazioni civili, salvo ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura, e reperibilita' delle squadre di pronto intervento; mattatoi: prestazioni limitate alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello; nettezza urbana: prestazioni limitate al ritiro dei rifiuti solidi urbani degli ospedali, case di cura e case di riposo; IPAB, case di riposo e IPAI: prestazioni di pronto soccorso relativo alla tutela fisica e alla confezione e distribuzione del vitto; cantieri: prestazioni limitate alla custodia e sorveglianza degli impianti nonche' misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini; magazzini generali: prestazioni limitate alla conservazione e per lo svincolo dei beni deteriorabili; farmacie: prestazioni ridotte anche con personale in reperibilita'; carceri mandamentali: prestazioni limitate alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto; prestazione civile: prestazioni ridotte anche con personale in reperibilita'; strade, fogne, collettori, ecc.: prestazioni limitate ad un ridotto numero di squadre di pronto intervento. L'applicazione concreta di dette norme e' demandata ad accordi tra le parti a livello decentrato.