(Allegato B Codice autoregolamentazione dell'esercizio diritto di sciopero - art. 10)
                              Art. 10. 
  La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve  aver
riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti
e dei mezzi a disposizione della pubblica amministrazione. 
  Saranno assicurate condizioni di funzionalita' delle attivita'  che
incidono sui bisogni essenziali degli utenti. 
  A  tal  fine  saranno  assicurati  -  a  cura  dell'amministrazione
competente - con appositi presidi costituiti da lavoratori  esonerati
dalla partecipazione allo sciopero: i servizi essenziali nei  settori
nei quali si rivela impossibile,  senza  grave  pregiudizio  per  gli
utenti, la sospensione totale delle attivita'. 
  Si indicano come tali le seguenti attivita': 
    stato civile: prestazioni  ridotte  e  limitate  all'accoglimento
della registrazione delle nascite e delle morti; 
    cimiteri:  prestazioni  ridotte  limitate  al  trasporto   e   al
ricevimento, e all'inumazione delle salme; 
    vigilanza urbana: prestazioni ridotte per l'attivita' di  polizia
mortuaria e di pronto intervento per incidenti e per la reperibilita'
delle unita' a disposizioni dell'autorita' giudiziaria; 
    giardini   zoologici    e    fattorie:    prestazioni    limitate
all'intervento  igienico  sanitario  e  di  vitto  per  gli   animali
custoditi; 
    acqua, luce,  gas:  prestazioni  ridotte  per  la  fornitura  dei
servizi alle abitazioni civili, salvo ospedali, case di riposo,  case
di  ricovero  e  cura,  e  reperibilita'  delle  squadre  di   pronto
intervento; 
    mattatoi:   prestazioni   limitate   alla   conservazione   della
macellazione nelle celle frigorifere e  per  la  conservazione  delle
bestie da macello; 
    nettezza urbana:  prestazioni  limitate  al  ritiro  dei  rifiuti
solidi urbani degli ospedali, case di cura e case di riposo; 
    IPAB, case di riposo  e  IPAI:  prestazioni  di  pronto  soccorso
relativo alla tutela fisica e alla  confezione  e  distribuzione  del
vitto; 
    cantieri: prestazioni limitate alla custodia e sorveglianza degli
impianti nonche' misure di  prevenzione  per  la  tutela  fisica  dei
cittadini; 
    magazzini generali: prestazioni limitate alla conservazione e per
lo svincolo dei beni deteriorabili; 
    farmacie:   prestazioni   ridotte   anche   con   personale    in
reperibilita'; 
    carceri  mandamentali:  prestazioni  limitate   alla   vigilanza,
confezione e distribuzione del vitto; 
    prestazione civile: prestazioni ridotte anche  con  personale  in
reperibilita'; 
    strade, fogne,  collettori,  ecc.:  prestazioni  limitate  ad  un
ridotto numero di squadre di pronto intervento. 
  L'applicazione concreta di dette norme e' demandata ad accordi  tra
le parti a livello decentrato.