(Allegato B Codice autoregolamentazione dell'esercizio diritto di sciopero- art. 6)
                               Art. 6. 
  La titolarita' a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi  e'
di  competenza  delle  strutture  sindacali   nazionali,   regionali,
territoriali e aziendali  del  comparto  contrattuale  delle  singole
organizzazioni  sindacali  secondo   regole   interne   di   ciascuna
organizzazione.