Art. 7. Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata di lavoro. Ciascuno di quello successivo al primo - per la stessa vertenza - non potra' superare le due giornate di lavoro. Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.