Art. 2.

  1.  Per  la  preparazione, la designazione e la commercializzazione
dei vini frizzanti, come definiti nell'allegato I del regolamento CEE
del  Consiglio  n. 822/87 del 16 marzo 1987, con decreto del Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  da emanarsi entro un anno dalla
pubblicazione  del  presente decreto, verranno stabiliti per tutto il
territorio  nazionale  il periodo ed i metodi di lavorazione, nonche'
le  norme  per  la designazione e la commercializzazione del prodotto
medesimo  e  gli  adempimenti  posti  a carico dei produttori e degli
imbottigliatori  ai  fini  dei  controlli  per  la  prevenzione  e la
repressione delle frodi.
  2.  La  trasgressione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta
l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  da lire un milione a
lire sei milioni.
  3.  La  disposizione  dell'articolo  34  del decreto del Presidente
della  Repubblica  12  febbraio  1965,  n.  162,  non si applica alle
bevande  di  fantasia  a  base  di  mosto  o  di vino o di entrambi i
prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra.
  4.  Con  decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da
emanarsi  di  concerto  con  il Ministro della sanita' entro sei mesi
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le   norme   concernenti   la   composizione,   la  preparazione,  la
designazione  e  la  commercializzazione delle bevande di fantasia di
cui al comma 3.