Art. 2. 1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti, come definiti nell'allegato I del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, verranno stabiliti per tutto il territorio nazionale il periodo ed i metodi di lavorazione, nonche' le norme per la designazione e la commercializzazione del prodotto medesimo e gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli imbottigliatori ai fini dei controlli per la prevenzione e la repressione delle frodi. 2. La trasgressione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni. 3. La disposizione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra. 4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme concernenti la composizione, la preparazione, la designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia di cui al comma 3.