Art. 3.

  1.  L'articolo  56  del  decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 56. - 1. E' consentito detenere negli stabilimenti enologici,
vendere  per  uso  enologico  ed  impiegare  in  enologia soltanto le
sostanze  espressamente  ammesse  dalle  vigenti  norme  nazionali  e
comunitarie,  che  rispondano  ai  requisiti  ed alle caratteristiche
anche    di    purezza   determinati   con   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura  e  delle foreste, di concerto con il Ministro della
sanita'.
  2.  Con  decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto  con il Ministro della sanita' sono stabilite norme relative
alla  produzione,  al  confezionamento,  alla  conservazione  ed alla
etichettatura  delle sostanze destinate ad uso enologico, nonche' dei
prodotti  ottenuti  dalla  loro  miscelazione  o diluizione in idoneo
supporto.  Con  lo  stesso decreto vengono indicate le modalita' e le
condizioni  necessarie  per ottenere l'autorizzazione alla produzione
ed alla commercializzazione dei predetti preparati.
  3.  L'autorizzazione  di  cui al comma 2 e' rilasciata dal Ministro
dell'agricoltura  e  delle foreste, di concerto con il Ministro della
sanita'.
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, l'inosservanza delle
disposizioni  emanate  con i decreti ministeriali di cui ai commi 1 e
2,   ovvero   l'esercizio   dell'attivita'   di   produzione   e   di
commercializzazione  dei preparati di cui al comma 2 in assenza della
prescritta  autorizzazione,  comporta l'assoggettamento alla sanzione
amministrativa da lire un milione a lire venti milioni.".
  2.  Fino  alla  data  di entrata in vigore dei decreti ministeriali
previsti  dal  comma  1,  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni
dell'articolo  56  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162, e relative sanzioni.