Art. 3. 1. L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente: "Art. 56. - 1. E' consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondano ai requisiti ed alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanita'. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanita' sono stabilite norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonche' dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con lo stesso decreto vengono indicate le modalita' e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei predetti preparati. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanita'. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con i decreti ministeriali di cui ai commi 1 e 2, ovvero l'esercizio dell'attivita' di produzione e di commercializzazione dei preparati di cui al comma 2 in assenza della prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire venti milioni.". 2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e relative sanzioni.