Art. 4. 1. Chiunque trasgredisce le prescrizioni, i divieti ed i limiti stabiliti negli articoli 15, 16, 22 e nell'allegato VI del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 in materia di dolcificazione, di tagli e di pratiche e trattamenti enologici, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. 2. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e dei prodotti indicati negli allegati I e III del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 non osserva i requisiti ivi stabiliti, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni. 3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Analoga sanzione si applica per l'inosservanza dei limiti di reimpianto stabiliti dall'articolo 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorita' regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore la spesa relativa. 4. Chiunque non osserva le limitazioni imposte dagli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 4, 13, paragrafo 4, 72, paragrafo 1, terzo comma, 66, 67 e dall'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 riguardo alla acidita' volatile del vino, ai tipi di vino ammessi al consumo o ad altre destinazioni ed alla utilizzazione dei sottoprodotti, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni. 5. Chiunque nell'elaborazione dei mosti e dei vini utilizza uve in difformita' da quanto disposto dall'articolo 69 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, e' punito con la multa di lire duecentodiecimila per ogni quintale o frazione di quintale detenuto a scopo di commercio, posto in vendita o somministrato, ma la pena non puo', in ogni caso, essere inferiore a lire un milione e duecentomila. 6. Chiunque trasgredisce il divieto di sovrappressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonche' l'obbligo di distillare i sottoprodotti sancito dall'articolo 35 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di lire centocinquantamila per quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la sanzione non puo' essere comunque inferiore a lire seicentomila. 7. Chiunque effettua l'arricchimento, l'acidificazione o la disacidificazione di uve e di prodotti vinicoli in difformita' dalle disposizioni degli articoli 18, 19, 21 e 23, paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. Chi trasgredisce agli obblighi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, dello stesso regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire duecentomila a lire cinque milioni. 8. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale imposta nel settore vitivinicolo dal regolamento CEE n. 1153/75 della commissione in data 30 aprile 1975, nonche' dal regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni. 9. Chiunque viola le disposizioni relative alla designazione e alla presentazione dei vini e dei vini spumanti contenute nel regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, nel regolamento CEE n. 3309/85 del Consiglio in data 18 novembre 1985 e nel regolamento CEE n. 2707/86 della commissione in data 28 agosto 1986, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione a lire cinque milioni. 10. Chiunque trasgredisce gli obblighi di dichiarazione e di tenuta dei registri relativi all'elaborazione dei vini spumanti di cui all'articolo 7 del regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979 e' soggetto alla sanzione prevista al comma 8. 11. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio in data 25 luglio 1983 e nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, circa gli obblighi da osservarsi nel corso delle operazioni di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, comporta l'applicazione della sanzione prevista al comma 6. 12. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua la dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli prevista dal regolamento CEE n. 2102/84 della commissione in data 13 luglio 1984, ovvero la effettua in difformita' dalle disposizioni dettate dal predetto regolamento, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento da lire seicentomila a lire sei milioni.