Art. 4.

  1.  Chiunque  trasgredisce  le  prescrizioni, i divieti ed i limiti
stabiliti   negli   articoli  15,  16,  22  e  nell'allegato  VI  del
regolamento  CEE  n.  822/87  del  Consiglio in data 16 marzo 1987 in
materia  di  dolcificazione,  di  tagli  e  di pratiche e trattamenti
enologici, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
lire  un  milione  a  lire  venti  milioni,  salvo  che  il fatto non
costituisca piu' grave reato.
  2.  Chiunque  nella preparazione dei mosti, dei vini e dei prodotti
indicati  negli  allegati  I  e III del regolamento CEE n. 822/87 del
Consiglio  in  data  16  marzo  1987  non  osserva  i  requisiti  ivi
stabiliti, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.
  3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti
di  viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87 del
Consiglio   in   data   16   marzo   1987,   soggiace  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire un milione a lire
tre  milioni  per  ogni  ettaro  di  vigneto abusivamente impiantato.
Analoga   sanzione  si  applica  per  l'inosservanza  dei  limiti  di
reimpianto stabiliti dall'articolo 7 del predetto regolamento. Ove il
trasgressore  non  esegua la estirpazione delle viti entro il termine
fissato   dall'autorita'   regionale,   quest'ultima   provvede  alla
rimozione  degli impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore
la spesa relativa.
  4.  Chiunque  non  osserva le limitazioni imposte dagli articoli 6,
paragrafo  3, 7, paragrafo 4, 13, paragrafo 4, 72, paragrafo 1, terzo
comma,  66,  67  e  dall'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del
Consiglio  in  data 16 marzo 1987 riguardo alla acidita' volatile del
vino,  ai  tipi di vino ammessi al consumo o ad altre destinazioni ed
alla   utilizzazione   dei   sottoprodotti,  soggiace  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire
sei milioni.
  5.  Chiunque nell'elaborazione dei mosti e dei vini utilizza uve in
difformita'  da  quanto disposto dall'articolo 69 del regolamento CEE
n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, e' punito con la multa
di  lire  duecentodiecimila  per ogni quintale o frazione di quintale
detenuto  a  scopo di commercio, posto in vendita o somministrato, ma
la  pena non puo', in ogni caso, essere inferiore a lire un milione e
duecentomila.
  6.  Chiunque trasgredisce il divieto di sovrappressione delle uve e
di   pressatura  delle  fecce,  nonche'  l'obbligo  di  distillare  i
sottoprodotti  sancito dall'articolo 35 del regolamento CEE n. 822/87
del   Consiglio  in  data  16  marzo  1987,  incorre  nella  sanzione
amministrativa  del pagamento di lire centocinquantamila per quintale
o  frazione  di  quintale di prodotto, ma la sanzione non puo' essere
comunque inferiore a lire seicentomila.
  7.   Chiunque   effettua  l'arricchimento,  l'acidificazione  o  la
disacidificazione  di uve e di prodotti vinicoli in difformita' dalle
disposizioni  degli  articoli  18,  19, 21 e 23, paragrafi 1 e 3, del
regolamento  CEE  n.  822/87  del Consiglio in data 16 marzo 1987, e'
punito  con  l'arresto  fino  ad  un  anno o con l'ammenda da lire un
milione a lire dieci milioni. Chi trasgredisce agli obblighi previsti
dall'articolo  23,  paragrafo 2, dello stesso regolamento e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento da lire duecentomila a
lire cinque milioni.
  8.   Chiunque   viola   gli   obblighi  relativi  ai  documenti  di
accompagnamento,  alla  tenuta  dei  registri  e  alla documentazione
ufficiale   e   commerciale  imposta  nel  settore  vitivinicolo  dal
regolamento  CEE n. 1153/75 della commissione in data 30 aprile 1975,
nonche'  dal  regolamento  CEE  n.  355/79  del  Consiglio  in data 5
febbraio 1979, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni.
  9. Chiunque viola le disposizioni relative alla designazione e alla
presentazione  dei vini e dei vini spumanti contenute nel regolamento
CEE  n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, nel regolamento
CEE  n.  3309/85  del  Consiglio  in  data  18  novembre  1985  e nel
regolamento  CEE n. 2707/86 della commissione in data 28 agosto 1986,
soggiace  alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  da  lire un
milione a lire cinque milioni.
  10. Chiunque trasgredisce gli obblighi di dichiarazione e di tenuta
dei  registri  relativi  all'elaborazione  dei  vini  spumanti di cui
all'articolo  7 del regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio in data 5
febbraio 1979 e' soggetto alla sanzione prevista al comma 8.
  11. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE
n.  2179/83  del  Consiglio  in data 25 luglio 1983 e nel decreto del
Ministro  dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  140  del  19  giugno  1986, circa gli
obblighi  da  osservarsi  nel corso delle operazioni di distillazione
dei   vini   e   dei   sottoprodotti  della  vinificazione,  comporta
l'applicazione della sanzione prevista al comma 6.
  12.  Chiunque,  pur essendovi tenuto, non effettua la dichiarazione
di  raccolta,  di  produzione  e di giacenza di prodotti vitivinicoli
prevista  dal regolamento CEE n. 2102/84 della commissione in data 13
luglio  1984,  ovvero  la  effettua in difformita' dalle disposizioni
dettate  dal  predetto  regolamento,  e'  assoggettato  alla sanzione
amministrativa del pagamento da lire seicentomila a lire sei milioni.