Art. 5. 1. Il titolare di frantoio o stabilimento di molitura nei cui confronti e' rilevata l'omessa o l'irregolare tenuta della contabilita' giornaliera, prescritta dall'articolo 9, comma 2, del regolamento CEE n. 3061/84 della commissione in data 31 ottobre 1984, o l'omissione del rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato regolamento, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire sei milioni. La stessa sanzione si applica per l'omessa o ritardata trasmissione della documentazione richiesta dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984. 2. Ai fatti contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 6 e dall'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 645 del 1969 e' abrogato. 3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'articolo 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonche' per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.