Art. 5.

  1.  Il  titolare  di  frantoio  o  stabilimento di molitura nei cui
confronti   e'   rilevata   l'omessa   o  l'irregolare  tenuta  della
contabilita'  giornaliera,  prescritta  dall'articolo 9, comma 2, del
regolamento CEE n. 3061/84 della commissione in data 31 ottobre 1984,
o   l'omissione  del  rilascio  dell'attestazione  relativa  ad  ogni
operazione di molitura, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato
regolamento,  incorre  nella sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trecentomila a lire sei milioni. La stessa sanzione
si applica per l'omessa o ritardata trasmissione della documentazione
richiesta  dal  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
20  ottobre  1984,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29
ottobre 1984.
  2.  Ai  fatti  contemplati  dall'ultimo  comma  dell'articolo  6  e
dall'ultimo  comma  dell'articolo  8  del  decreto-legge 30 settembre
1969,  n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre
1969,  n.  829,  si  applicano  le  sanzioni  penali e amministrative
previste  dagli  articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
Il  penultimo  comma  dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 645
del 1969 e' abrogato.
  3.  Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel
presente  decreto  e  nell'articolo  4,  commi secondo e terzo, della
legge  13  agosto  1979,  n.  424,  nonche'  per l'applicazione delle
relative  sanzioni  si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23
dicembre 1986, n. 898.