Art. 6.

  1.  Al  personale  dell'Azienda  di  Stato  per  gli interventi nel
mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella A allegata alla legge 14
agosto  1982,  n.  610,  nonche' al personale di cui all'articolo 36,
ultimo   comma,   dello  statuto-regolamento  della  stessa  Azienda,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio
1985,  n.  30,  si  applicano, con la medesima decorrenza, i benefici
disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986,
n. 211, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 4
della legge 17 aprile 1984, n. 79.
  2. La lettera (a) della tabella A, quadro I, allegata alla legge 14
agosto 1982, n. 610, e' soppressa.
  3.  Alla  spesa conseguente all'applicazione dei benefici di cui al
comma 1, calcolata in lire quattrocento milioni, si provvede mediante
imputazione  del  relativo  onere  finanziario  al  capitolo  107 del
bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987.