Art. 6. 1. Al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonche' al personale di cui all'articolo 36, ultimo comma, dello statuto-regolamento della stessa Azienda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, si applicano, con la medesima decorrenza, i benefici disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79. 2. La lettera (a) della tabella A, quadro I, allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e' soppressa. 3. Alla spesa conseguente all'applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire quattrocento milioni, si provvede mediante imputazione del relativo onere finanziario al capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987.