Art. 2. 1. Il programma di cui all'articolo 1 e' finalizzato ad una migliore fruizione pubblica del patrimonio culturale ed e' predisposto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma destina non meno di lire 250 miliardi agli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1. 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei privati interessati, determina gli interventi diretti dello Stato e i contributi relativi ad immobili di proprieta' non statale, tenuto conto delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione. 3. I contributi relativi ad interventi su immobili di proprieta' di privati non possono essere superiori al 50 per cento del costo complessivo degli interventi stessi. 4. Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui beni dello Stato, nonche' le richieste di interventi e di contributi, debbono essere corredate dal relativo progetto di massima, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere. Quando trattasi di immobili di interesse artistico e storico l'intervento diretto dello Stato puo' riguardare l'intera opera.