Art. 2.

  1.  Il  programma  di  cui  all'articolo  1  e'  finalizzato ad una
migliore   fruizione   pubblica   del   patrimonio  culturale  ed  e'
predisposto,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge  di conversione del presente decreto, dal Ministro per i
beni  culturali  e  ambientali,  sentito il Consiglio nazionale per i
beni  culturali  e  ambientali. Il programma destina non meno di lire
250   miliardi   agli   interventi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1.
  2.  Il  Ministro  per  i  beni  culturali  e ambientali, in sede di
predisposizione  del  programma  di  cui al comma 1, sulla base delle
richieste  degli  enti  pubblici e dei privati interessati, determina
gli  interventi  diretti  dello  Stato  e  i  contributi  relativi ad
immobili  di  proprieta'  non statale, tenuto conto delle esigenze di
tutela  e  di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della
consistenza  e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e
dei tempi di realizzazione.
  3. I contributi relativi ad interventi su immobili di proprieta' di
privati  non  possono  essere  superiori  al  50  per cento del costo
complessivo degli interventi stessi.
  4.  Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui
beni dello Stato, nonche' le richieste di interventi e di contributi,
debbono  essere  corredate  dal  relativo  progetto  di  massima, con
l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere. Quando trattasi di
immobili  di interesse artistico e storico l'intervento diretto dello
Stato puo' riguardare l'intera opera.