Art. 3. 1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di particolare complessita' tecnica o entita' finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' richiedere il parere dei competenti comitati di settore. 2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati puo' essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Agli interventi sui beni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ricompresi nel programma di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.