Art. 3.

  1.  Il  parere  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni culturali e
ambientali, espresso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sostituisce i
pareri  previsti  dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed
interventi  di particolare complessita' tecnica o entita' finanziaria
il  Ministro  per  i  beni  culturali e ambientali puo' richiedere il
parere dei competenti comitati di settore.
  2.  Ai  fini  della  realizzazione  degli  interventi  previsti nel
programma  di  cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di
spesa  stabiliti  dalla  legge 1 marzo 1975, n. 44, e dal regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978,
n.  509.  L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati puo' essere
effettuata  anche  in  deroga al limite previsto dall'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e
integrazioni.
  3.  Agli  interventi  sui beni danneggiati dagli eventi sismici del
novembre  1980  e  del febbraio 1981, ricompresi nel programma di cui
all'articolo  1,  in  deroga  alle disposizioni della legge 14 maggio
1981, n. 219, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.